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14 , comma 2 , dello Statuto Provinciale , propone al Consiglio lo schema di deliberazione , già fatto proprio con atto
n.
5169 del 15.12.2008 , inviato in copia a ciascun Consigliere .
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13.12.1997
n.
446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l' imposta provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera n. 356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l' imposta provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
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13.12.1997 n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l' imposta provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera
n.
356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l' imposta provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
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n.
446 / 97 ; il suddetto Regolamento è stato modificato in seguito alle novità normative relative all' art .
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30.12.1999
n.
506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze
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30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale
n.
79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione
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30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale
n.
283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un
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30 aprile 1992
n.
285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 1 ) L' imposta provinciale sulla formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze che stabilisce le misure dell ' imposta per tipo e potenza dei veicoli , ai sensi delle norme di legge vigenti .
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( Attualmente DM 27 / 11 / 1998
n.
435 ) .
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18 / 08 / 2000
n.
267 ) .
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a ) Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli adattati , intestati a soggetti portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie ( Legge 27.12.1997
n.
449 - Art .
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b ) Gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli , anche non adattati , intestati a soggetti portatori di handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l' indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni ( Legge
n.
388 / 2000 articolo 30 , comma 7 ) .
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n.
446 del 1997 ) .
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d ) Gli atti relativi a motocicli di qualunque tipo ( D.M.
n.
435 del 1998 ) .
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46 della Legge 21 novembre 1991 ,
n.
374 - Circolare 49 / e del 17 / 04 / 2000 ) .
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15 del D.P.R. 29 settembre 1973 ,
n.
601 - Circolare 49 / e del 17 / 04 / 2000 ) .
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8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991 ,
n.
266 - Circolare 49 / e del 17 / 04 / 2000 ) .
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8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991 ,
n.
266 ) .
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19 della Legge 6 marzo 1987 ,
n.
74 - Circolare 49 / e del 17 / 04 / 2000 ) .
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n.
267 del 2000. k ) Gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ) ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo n. 460 / 1997 , L' esenzione si applica a condizioni che la ONLUS dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria .
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