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Affido condiviso Legge 8 febbraio 2006
n.
54 PROFILI PROCESSUALI ( Aiaf Lombardia , Monza , 7 giugno 2007 ) di Piero Calabrò 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale - 2. La sentenza parziale di separazione e il giudizio divorzile - 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. - 4. La competenza ai sensi degli artt .
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1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge
n.
54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole
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4
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2 legge 898 / 70 novellato richiede , saggiamente , anche l' esposizione degli elementi di diritto ) .
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163 terzo comma c.p.c. - nel termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4
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10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui all' art .
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7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe essere seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma
n.
4 c.p.c. ) .
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La Suprema Corte , con sentenza in data 7.2.2000
n.
1332 , dichiarò manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva l' obbligo , in seno al ricorso per divorzio , di formulare l' avvertimento previsto dall' art .
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163
n.
7 c.p.c. , in quanto non reputato imprescindibile perchè meramente riproduttivo di una disposizione di legge .
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163
n.
7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163
n.
7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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Unite 16.1.1991
n.
381 ) ha introdotto il foro facoltativo del giudice del luogo in cui deve essere eseguita l' obbligazione dedotta in giudizio .
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5. La competenza relativa all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali La legge
n.
54 / 2006 non ha , purtroppo , positivamente ed esplicitamente risolto l' annoso dilemma relativo alla ripartizione della competenza per materia a conoscere delle questioni relative all' affidamento ed al mantenimento dei figli naturali .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006
n.
54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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Ia Civile Ordinanza 22.3.2007
n.
8362 / 07 ) .
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20.6.2000
n.
8382 ) .
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