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econo12 Le società destinatarie di conferimenti previsti dalla legge n. 218 / 1990 Secondo l' articolo 17 della legge n. 342 / 2000 , le società destinatarie dei conferimenti ivi considerati potevano applicare un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap nella misura del 19 per cento della differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciuto .
econo12 La medesima differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto delle azioni ricevute dall' ente o società conferente nel limite del loro valore risultante dal bilancio relativo all' esercizio o periodo di gestione in corso alla data di chiusura dell' esercizio ante " collegato " .
econo12 , con riferimento ai beni o alle azioni che erano stati ricevuti a seguito dei conferimenti e che erano ancora posseduti alla data del 10.12.2000 se i beni ricevuti dalla società conferitaria a seguito dei conferimenti erano stati conferiti a un' altra società , l' imposta sostitutiva era applicata da tale ultima società l' imposta sostitutiva poteva essere applicata , rispettivamente nella misura del 19 per cento e del 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio
econo12 15 per cento , sull' intera differenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti , risultante dal bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 , e il loro costo fiscalmente riconosciuto alla fine dell' esercizio stesso ai fini dell' applicazione dell' imposta sostitutiva , la differenza di cui all' articolo 17 , commi 1 e 3 , della legge n. 342 del 2000 , andava computata con riferimento a tutti i beni ricevuti , compreso l' avviamento , e doveva essere assunta al netto dei minori valori dei beni ricevuti in dipendenza dei conferimenti rispetto al loro costo fiscalmente riconosciuto , nonché al netto delle maggiori passività e fondi per rischi e oneri iscritti in dipendenza del conferimento , per gli importi che risultassero ancora iscritti nel bilancio relativo all' esercizio chiuso anteriormente al 10.12.2000 tale differenza era considerata costo fiscalmente riconosciuto dei beni cui la stessa era riferibile , e i minori valori , nonché le maggiori passività e fondi , si consideravano fiscalmente dedotti se la società conferitaria aveva applicato l' imposta sostitutiva di cui all' articolo 17 , comma 1 , della legge n. 342 / 2000 , il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni
econo12 L' affrancamento delle riserve in sospensione d' imposta nella Legge Finanziaria 2004 Soggetti ammessi Beni ammessiBase imponibileAliquote applicabili Bilancio di riferimento Enti creditizi pubblici e altri soggetti di tipo " creditizio " ( L. n. 218 / 1990 ) Beni materiali strumentali e patrimonialidifferenza tra il valore dei beni ricevuti a seguito dei conferimenti e il loro costo fiscalmente riconosciutoCon effetti in capo a conferente e conferitaria 12 % Bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 Beni immateriali strumentali Con effetti solo in capo alla conferitaria 9 % Versamento dell' imposta sostitutiva Anno 2004 ( vers .
econo12 esame al Senato , estende ai beni risultanti dal bilancio relativo all' esercizio in corso alla data del 31.12.2003 le disposizioni di cui agli articoli 17 , 18 e 20 della legge n. 342 / 2000. Gli articoli da 17 a 20 della legge n. 342 / 2000 consentono l' affrancamento delle riserve costituite a seguito delle operazioni di conferimento nel settore bancario , poste in essere ai sensi della legge n. 218 / 1990 , mediante il pagamento di un' imposta sostitutiva : del 19 per cento , commisurata alla differenza tra il valore dei beni ricevuti e il loro costo fiscalmente riconosciuto , con il riconoscimento della differenza assoggettata a imposta sostitutiva come costo fiscalmente riconosciuto a decorrere dall' esercizio successivo a quello chiuso anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento ( ovvero ) del 15 per cento , senza il riconoscimento della differenza nei confronti della conferente ( è quindi previsto un sistema alternativo rispetto a quello ordinario , in forza del quale l' affrancamento è limitato nei soli confronti della società conferitaria ) .
econo12 Con riguardo agli enti creditizi con natura societaria che abbiano effettuato operazioni di conferimento al fine di costituire un gruppo creditizio , l' articolo 18 prevede che la differenza tra il valore delle azioni ricevute e il loro costo fiscalmente riconosciuto si considera realizzata a condizione che sia assoggettata a un' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell' Irap in misura pari al 19 per cento .
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