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Entrambe
le
tipologie contrattuali consentono di migliorare la gestione dei flussi di cassa e di conseguire un adeguato risparmio nell' allocazione delle risorse finanziarie .
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Tra
le
varie forme di finanziamento a disposizione dei gruppi multinazionali , il cash pooling , che letteralmente significa accentramento di liquidità , rappresenta dunque uno degli strumenti più utilizzati per la gestione ottimale dei flussi finanziari , in quanto consente una gestione centralizzata del fabbisogno finanziario del gruppo mediante il trasferimento a una società cosiddetta " tesoreria " ( normalmente la società capogruppo ) dei saldi attivi e passivi dei singoli c / c intestati alle varie società .
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IL CONTRATTO DI CASH POOLING : ASPETTI CIVILISTICI Inquadramento della disciplina civilistica L' accordo di cash pooling consiste nell' accentrare in capo a un unico soggetto giuridico la gestione delle disponibilità finanziarie di un gruppo societario , allo scopo di gestire al meglio la tesoreria aziendale con riguardo ai rapporti in essere tra
le
società aderenti al gruppo e gli istituti di credito .
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Esso , infatti , permette di compensare i saldi attivi di conto corrente di alcune società con i saldi negativi di altre , realizzando un risparmio di interessi passivi e ottenendo il risultato indiretto di finanziare
le
società che presentano una posizione debitoria nei confronti degli istituti di credito .
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Le società interessate sono tenute a deliberare il contenuto dell' accordo di cash pooling nei rispettivi Consigli di amministrazione , definendo in particolare l' oggetto , la durata , i limiti di indebitamento ,
le
aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili .
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Le società interessate sono tenute a deliberare il contenuto dell' accordo di cash pooling nei rispettivi Consigli di amministrazione , definendo in particolare l' oggetto , la durata , i limiti di indebitamento , le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e
le
commissioni applicabili .
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Successivamente , tali clausole vengono formalizzate in un contratto di conto corrente intersocietario ( in forma di scrittura privata ) tra
le
società del gruppo e la società incaricata di gestire la tesoreria .
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In particolare , attraverso tale accordo :
le
società conferiscono mandato alla società capogruppo ( pooler o pool leader ) per la gestione della tesoreria del gruppo la società pooler o pool leader stipula un contratto con un istituto di credito .
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Si tratta di un contratto di pool in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente ( pool account ) cui far confluire tutti i movimenti che interessano
le
posizioni di conto corrente delle singole società la società pooler o pool leader stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario , al fine di legittimare le singole posizioni di debito e credito , conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del pool .
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Si tratta di un contratto di pool in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente ( pool account ) cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società la società pooler o pool leader stipula con
le
società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario , al fine di legittimare le singole posizioni di debito e credito , conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del pool .
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Si tratta di un contratto di pool in base al quale alla stessa viene intestato un conto corrente ( pool account ) cui far confluire tutti i movimenti che interessano le posizioni di conto corrente delle singole società la società pooler o pool leader stipula con le società del gruppo dei contratti di conto corrente non bancario , al fine di legittimare
le
singole posizioni di debito e credito , conseguenti al trasferimento dei saldi attivi e passivi dei singoli conti su quello del pool .
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Qualificazione giuridica del contratto di cash pooling Il contratto di cash pooling rientra nella categoria dei contratti atipici ( ex articolo 1322 c.c. ) e può essere definito come un accordo stipulato autonomamente da tutte
le
consociate di un gruppo con una stessa società ( la capogruppo ) che funge quale centro di tesoreria e ha per oggetto la gestione di un conto corrente " accentrato " sul quale vengono riversati i saldi dei conti correnti periferici di ciascuna consociata .
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Il codice civile , all' articolo 1823 , definisce il conto corrente come " il contratto con quale
le
parti si obbligano ad annotare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse , considerando inesigibili ed indisponibili fino alla chiusura del conto " .
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Mediante il conto corrente , infatti ,
le
parti potranno operare una liquidazione per differenza delle loro posizioni , attraverso una compensazione dei rispettivi crediti e debiti .
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In altri termini , ogni credito che viene annotato nel conto trova la sua origine e giustificazione causale in un rapporto sorto tra
le
parti , distinto da quello di conto corrente .
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Dal punto di vista del fondamento causale , proprio i sopraccitati elementi contrattuali hanno portato la dottrina prevalente a classificare il conto corrente nell' ambito dei contratti normativi , che hanno per oggetto la disciplina dei rapporti futuri ed eventuali che potranno sorgere tra
le
parti , in virtù di altri atti giuridici .
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In tal senso , il fondamento causale del negozio non è più , come nei semplici contratti di conto corrente non bancario , la gestione dei rapporti che potranno sorgere tra
le
parti in virtù di altri atti giuridici , ma è la gestione della tesoreria secondo modalità tali da compensare , sebbene temporaneamente , le carenze di liquidità di taluni partecipanti con le disponibilità degli altri , al fine di evitare o ridurre il ricorso all' indebitamento bancario .
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In tal senso , il fondamento causale del negozio non è più , come nei semplici contratti di conto corrente non bancario , la gestione dei rapporti che potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici , ma è la gestione della tesoreria secondo modalità tali da compensare , sebbene temporaneamente ,
le
carenze di liquidità di taluni partecipanti con le disponibilità degli altri , al fine di evitare o ridurre il ricorso all' indebitamento bancario .
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In tal senso , il fondamento causale del negozio non è più , come nei semplici contratti di conto corrente non bancario , la gestione dei rapporti che potranno sorgere tra le parti in virtù di altri atti giuridici , ma è la gestione della tesoreria secondo modalità tali da compensare , sebbene temporaneamente , le carenze di liquidità di taluni partecipanti con
le
disponibilità degli altri , al fine di evitare o ridurre il ricorso all' indebitamento bancario .
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Appare dunque innegabile che nella fattispecie in esame si verifichi , sia pure con effetto collaterale , un' operazione di finanziamento a favore delle società del gruppo , che vedrebbero coprire
le
loro passività di conto per effetto della gestione " accentrata " delle liquidità del gruppo medesimo .
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