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buroc04 ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
buroc04 Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
buroc04 Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti , concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo l' interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
buroc04 Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
buroc04 Avverso la predetta sentenza , nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava l' interesse generale dell' Ente appellato alla tutela della risorsa idrica , spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio , mentre la tutela e l' uso della risorsa in questione , nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza delle Autorità di Bacino .
buroc04 Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
buroc04 DIRITTO Il Collegio è chiamato ad accertare i limiti applicativi della disciplina del diritto di accesso , secondo le prescrizioni della legge n. 241 / 90 - articoli 22 e seguenti - e del relativo regolamento di attuazione , approvato con D.P.R. 12.4.2006 , n. 184 , sotto il duplice profilo della legittimazione del soggetto presentatore dell' istanza e dell' idoneità degli atti richiesti ad essere oggetto del diritto potestativo in questione .
buroc04 Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal
buroc04 in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e b ) .
buroc04 2 , comma 1 , di quest' ultimo che il predetto interesse deve essere diretto , concreto ed attuale , e nel successivo art. 4 che le disposizioni in materia si applicano , anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi ( cfr .
buroc04 Nella situazione in esame , appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale , come quello di cui si discute , sull' equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato l' intervento stesso , trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane ( senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva , tenuto conto delle complesse interconnessioni , che condizionano il regime di deflusso e di raccolta delle acque ) .
buroc04 La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
buroc04 in tal senso , fra le tante , Cons .
buroc04 Per le ragioni esposte , in conclusione , il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte , dovendo essere confermato l' annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo , solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e l' astratta inidoneità della fase di esecuzione dell' appalto come possibile oggetto di diritto di accesso ; risulta invece fondato il richiamo , da parte del medesimo Commissario , dell' art .
buroc04 del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte , l' appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei termini di cui in motivazione ; Compensa le spese giudiziali .
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