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stampa02 " Onorevoli Parlamentari , mi è stata sottoposta , per la promulgazione , la legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
stampa02 " Onorevoli Parlamentari , mi è stata sottoposta , per la promulgazione , la legge recante : " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti , di riorganizzazione di enti , di congedi , aspettative e permessi , di ammortizzatori sociali , di servizi per l' impiego , di incentivi all' occupazione , di apprendistato , di occupazione femminile , nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro " .
stampa02 Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di
stampa02 Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto attiene alle disposizioni in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro .
stampa02 Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni , sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto ; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo , per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate .
stampa02 Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
stampa02 Nel caso specifico l' esame referente si è concentrato alla Camera nella Commissione lavoro e al Senato nelle Commissioni affari costituzionali e lavoro , mentre , ad esempio , la Commissione giustizia di entrambi i rami del Parlamento ed anche la Commissione affari costituzionali della Camera sono intervenute esclusivamente in sede consultiva e non hanno potuto seguire l' esame in Assemblea nelle forme consentite dai rispettivi Regolamenti .
stampa02 Intendo qui riferirmi specificamente all' articolo 31 che modifica le disposizioni del codice di procedura civile in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie individuali di lavoro e all' articolo 20 relativo alla responsabilità per le infezioni da amianto subite dal personale che presta la sua opera sul naviglio di Stato .
stampa02 1. L' articolo 31 , nei primi nove commi , che ne costituiscono la parte più significativa , modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile , nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull' arbitrato nelle controversie individuali di lavoro ( artt .
stampa02 1. L' articolo 31 , nei primi nove commi , che ne costituiscono la parte più significativa , modifica in modo rilevante la sezione prima del capo primo del titolo quarto del libro secondo del codice di procedura civile , nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull' arbitrato nelle controversie individuali di lavoro ( artt .
stampa02 La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
stampa02 La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
stampa02 La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
stampa02 Inoltre , con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
stampa02 Inoltre , con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
stampa02 Inoltre , con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
stampa02 Questa linea giurisprudenziale , ripresa e sviluppata dalla Corte di Cassazione , ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto .
stampa02 Sulla base di tali indicazioni , non può non destare serie perplessità la previsione del comma 9 dell' art .
stampa02 31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
stampa02 31 , secondo cui la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie può essere assunta non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia , ma anche nel momento della stipulazione del contratto , attraverso l' inserimento di apposita clausola compromissoria : la fase della costituzione del rapporto è infatti il momento nel quale massima è la condizione di debolezza della parte che offre la prestazione di lavoro .
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