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econo34 Considerando che il Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive , in più di un parere - ex multis i pareri n. 4 / 1999 , n. 29 / 1999 e n. 4 / 2000 - ha sostenuto che " la scissione [ ...
econo34 Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda
econo34 Da ciò deriva che l' operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche
econo34 Non esistono , infatti , contrasti tra i soci che impediscano la normale attività né l' intento di perseguire una migliore gestione dell' attività imprenditoriale ( la società beneficiaria di nuova costituzione non eserciterà direttamente l' attività di gestione dell' albergo , ma si limiterà a stipulare con la società scissa un contratto di affitto di azienda , di durata " da determinarsi " , dell' attività di affittacamere ) .
econo34 La presenza di tale potenziale elusivo impone che si accerti che , ai sensi dell' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la riorganizzazione aziendale posta in essere risponda a una valida ragione economica e non rappresenti un aggiramento di obblighi e divieti al fine di ottenere riduzioni indebite d' imposta .
econo34 La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 8 / 99 , 32 / 2005 , 45 / 2005 ) , come valida ragione economica di una scissione , la necessità di uno snellimento della struttura patrimoniale e di trasparenza delle attività di gestione .
econo34 In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) , beneficiando della meno onerosa imposizione sul capital gain .
econo34 ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
econo34 Al fine di porre in essere l' operazione di scissione societaria parziale , i soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
econo34 Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che " i soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 Da ciò discende che la suddetta operazione sembra presentare aspetti di elusività , in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario da considerare indebito poiché realizzato attraverso l' aggiramento delle norme di cui al comma 1 , lettera c ) , e comma 3 dell' articolo 86 del Tuir .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 Nell' istanza , infatti , si sostiene che : " Si tratta quindi di operare una ristrutturazione aziendale che non comprometta la funzionalità delle aziende gestite , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
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