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1. I termini del problema La questione che si pone è
la
seguente : l' Agenzia delle Entrate invia un questionario ex articolo 32 del Dpr n. 600 / 1973 a una società che risponde in modo non esauriente alle richieste dell' Amministrazione .
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La società allora propone appello avverso
la
sentenza dei giudici di prime cure e allega per la prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
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La società allora propone appello avverso la sentenza dei giudici di prime cure e allega per
la
prima volta documentazione a giustificazione della propria posizione .
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L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per
la
società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
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L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per
la
prima volta in appello .
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Con memoria illustrativa ,
la
società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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Con memoria illustrativa , la società ribatte che
la
norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste la deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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Con memoria illustrativa , la società ribatte che la norma non si applica alla fattispecie , in quanto tale caso rientra nel principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Di conseguenza , si pone all' attenzione dell' interprete il seguente problema : in ipotesi di accertamento derivante da questionario inviato dall' ufficio al contribuente , è applicabile il principio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 oppure sussiste
la
deroga prevista dall' articolo 32 , commi 3 e 4 , del Dpr 600 / 73 ?
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Ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello Il principio sancito dall' articolo 58 , comma 2 , del Dlgs 546 / 92 è inequivocabile : a fronte del rigoroso divieto di cui al comma 1 di portare prove nuove in appello - fatto che determinerebbe l' estensione del petitum - è ammessa
la
facoltà di produrre documenti nuovi non allegati né in sede di contraddittorio pre-accertamento , né in ricorso avverso l' avviso di accertamento .
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La Giurisprudenza più recente ( Cassazione n. 2027 / 2003 ) ha precisato che tale facoltà è esercitabile da parte del contribuente anche prescindendo dalla impossibilità per l' interessato di produrre
la
documentazione nuova in prima istanza per causa a lui non imputabile .
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La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte ,
la
quale si troverebbe , per la prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
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La facoltà di produzione di documenti non può essere esercitata all' udienza di trattazione , perché in questo modo si lederebbe il diritto alla difesa della controparte , la quale si troverebbe , per
la
prima volta , a dover conoscere di tali nuovi elementi , a dover prendere posizione su di essi tardivamente .
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Viceversa , è ammessa l' allegazione di documenti nuovi , oltre che nell' atto introduttivo del giudizio di secondo grado , anche a mezzo memorie illustrative , in quanto , in tal caso ,
la
controparte ha la possibilità di esaminare i nuovi documenti e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa .
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Viceversa , è ammessa l' allegazione di documenti nuovi , oltre che nell' atto introduttivo del giudizio di secondo grado , anche a mezzo memorie illustrative , in quanto , in tal caso , la controparte ha
la
possibilità di esaminare i nuovi documenti e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa .
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È opportuno precisare che , essendo il processo tributario esclusivamente documentale ,
la
disposizione del comma 2 dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 opera come una deroga penetrante al principio di cui al comma 1 del medesimo articolo .
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A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che
la
parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
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A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo
la
facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
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In definitiva , nel processo tributario , rispetto al processo civile , è ampliata in modo notevole
la
possibilità di allegare documenti nuovi , in quanto non sussiste la limitazione prevista dall' articolo 345 c.p.c. 1.2 .
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In definitiva , nel processo tributario , rispetto al processo civile , è ampliata in modo notevole la possibilità di allegare documenti nuovi , in quanto non sussiste
la
limitazione prevista dall' articolo 345 c.p.c. 1.2 .
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La norma sopra menzionata è stata oggetto di una serie di modifiche legislative che , nel corso del tempo , ne hanno modificato
la
portata .
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