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procedere alla liquidazione dell' imposta ( | la | quale verrà invece determinata e liquidata |
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2.2.1 . della circolare 53 / E del 2004 , | la | circolare 10 in commento afferma che " |
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del decreto ministeriale 9 giugno 2004 , | la | scissione parziale della consolidante non |
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consolidamento di A e , conseguentemente , | la | produzione in capo alle medesime società |
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società A , consolidante di B , C , D ed E , | la | quale pone in essere un scissione parziale |
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nazionale che mondiale . Nel modello fiscale , | la | determinazione del reddito complessivo |
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consolidamento di tutte le partecipate , | la | deduzione fiscale delle perdite poteva |
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Secondo l' articolo 117 , in particolare , | la | società o l' ente controllante e ciascuna |
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società partecipanti . A tale proposito , | la | circolare 10 rammenta - richiamando il |
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Ne consegue che , nel caso prospettato , | la | società A1 , fermo restando il possesso |
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Tuir . Nel caso prospettato , quindi , | la | scissione parziale di A non fa venir meno |
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387-398 ) , e rappresenta , nella sostanza , | la | versione triennale del concordato preventivo |
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parziale di A non fa venir meno , di per sé , | la | tassazione di gruppo con le consolidate |
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del Dm 9.6.2004 , secondo il quale : - | la | società consolidante individua l' importo |
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hanno determinato le svalutazioni stesse - | la | stessa consolidante comunica alle controllate |
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fattispecie in cui i soggetti abbiano anticipato | la | chiusura dell' esercizio sociale al fine |
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tassazione di gruppo , avendo anticipato | la | chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 |
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ipotetico gruppo che avesse anticipato | la | chiusura dell' esercizio al 30.6.2004 ( |
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delle società partecipanti , attraverso | la | determinazione di un unico imponibile complessivo |
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53 / 2004 , par . 7.1 ) senza compilare | la | casella " attribuzione perdite " , che |