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buroc38 113 e 449 c.p. secondo la seguente contestazione : perché quale amministratore del condominio sito in Lecco alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all'
buroc38 113 e 449 c.p. secondo la seguente contestazione : perché quale amministratore del condominio sito in Lecco alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all' intero edificio ; canna fumaria a proposito della quale , con relazione peritale a firma dell' ing .
buroc38 Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di
buroc38 Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle
buroc38 quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite .
buroc38 Interponevano appello i tre imputati condannati ; la Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
buroc38 ) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con la condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
buroc38 B. , a rimuovere la situazione di pericolo ritenendolo responsabile di eventuali danni , mentre alcun mandato era stato conferito al G. affinché si attivasse nelle sedi competenti per la messa a norma dell' opera ; il dott .
buroc38 B. , a rimuovere la situazione di pericolo ritenendolo responsabile di eventuali danni , mentre alcun mandato era stato conferito al G. affinché si attivasse nelle sedi competenti per la messa a norma dell' opera ; il dott .
buroc38 V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata la situazione , per la mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
buroc38 V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata la situazione , per la mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
buroc38 B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni
buroc38 B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato
buroc38 B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita
buroc38 inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
buroc38 B. e del R. : il che avrebbe comunque comportato il venir meno di eventuali condotte omissive censurabili da parte dell' amministratore ; né rileverebbe che la parte finale della canna fumaria attraversasse il sottotetto , posto che la canna stessa non cessava di essere di proprietà del singolo per essere i suoi percorsi contigui o interni rispetto a proprietà comuni ( pag .
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