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113 e 449 c.p. secondo
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seguente contestazione : perché quale amministratore del condominio sito in Lecco alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare la corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all'
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113 e 449 c.p. secondo la seguente contestazione : perché quale amministratore del condominio sito in Lecco alla via T.T. ai civici numeri 29 , 31 , 33 e 35 , concorreva , con R.I. , Z.M. e V.A. - il R. quale legale rappresentante della pizzeria X. , lo Z. quale incaricato dal R. del riposizionamento della canna fumaria della pizzeria , il V. quale tecnico incaricato , a dire del R. , di verificare
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corretta esecuzione del lavoro - a cagionare , per colpa , un vasto incendio , al tetto e sottotetto dello stabile del predetto condominio , che si propagava all' intero edificio ; canna fumaria a proposito della quale , con relazione peritale a firma dell' ing .
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Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare ,
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canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di
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Locatelli datata 2 novembre 2001 indirizzata al G. , il detto perito aveva segnalato che non erano state seguite le indicazioni previste nel progetto originario illustrato nell' assemblea condominiale ( in particolare , la canna fumaria risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare
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corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere la suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle
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quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del calore prodotto , con conseguente possibilità di incendi ) ; colpa consistita in negligenza e violazione degli obblighi e dei doveri correlati all' ufficio ricoperto : sia avendo omesso , a seguito della suddetta segnalazione , di controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori risultati eseguiti in modo non idoneo attraverso l' utilizzo di un tubo flessibile non coibentato , posizionato peraltro in aderenza al sottotetto ed in violazione al Regolamento Locale di Igiene Tipo del Comune di Lecco , sia avendo omesso , per lungo tempo , di attivarsi per rimuovere
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suddetta situazione di pericolo interessando le Autorità , gli organi competenti ed il gestore della pizzeria X. Il Tribunale di Lecco assolveva il V. , e condannava R. , Z. e G. alle rispettive pene ritenute di giustizia , oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite .
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Interponevano appello i tre imputati condannati ;
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Corte d' Appello di Milano concedeva al G. il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale , confermando nel resto l' impugnata sentenza , disattendendo nel merito le tesi difensive prospettate dagli appellanti .
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Con riferimento alla posizione del G. ,
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Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art
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Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa
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ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
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Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a )
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canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava la posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
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Con riferimento alla posizione del G. , la Corte territoriale dava conto del proprio convincimento , circa la ritenuta colpevolezza dello stesso , con argomentazioni che possono così sintetizzarsi : a ) la canna fumaria della pizzeria , di proprietà esclusiva del gestore ( R. ) di tale esercizio e / o del proprietario ( B. ) dei relativi locali , intercettava nel suo tragitto parti comuni dell' edificio di cui il G. era amministratore ; b ) rilevava
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posizione di garanzia del G. il quale aveva non solo l' obbligo di eseguire le deliberazioni dell' assemblea dei condomini , ma altresì , ai sensi dell' art .
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) nei confronti del medesimo , a tutela delle parti comuni dell' edificio minacciate dal pericolo di incendio , era rimasto inerte per circa un anno ; d ) le diffide degli enti pubblici non esoneravano l' amministratore dal suo ruolo di garante : il Comune aveva esercitato un potere autoritativo collaterale o additivo riconducibile a fonte diversa : anzi , proprio quelle diffide avrebbero dovuto ancor più stimolare il G. ad assumere le opportune e necessarie iniziative ; e ) siffatta colpevole inerzia aveva avuto un ruolo casualmente incidente sulla produzione dell' evento , cooperando con
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condotta non meno colposa del R. e dello Z. della quale il G. era ben consapevole in virtù del suo ruolo e per quanto si era discusso da lungo tempo nelle assemblee di condominio .
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B. , a rimuovere
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situazione di pericolo ritenendolo responsabile di eventuali danni , mentre alcun mandato era stato conferito al G. affinché si attivasse nelle sedi competenti per la messa a norma dell' opera ; il dott .
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B. , a rimuovere la situazione di pericolo ritenendolo responsabile di eventuali danni , mentre alcun mandato era stato conferito al G. affinché si attivasse nelle sedi competenti per
la
messa a norma dell' opera ; il dott .
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V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata
la
situazione , per la mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
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V. che il R. ad ottemperare a quanto ingiunto dal Comune di Lecco , circa l' opera 'de qua , con diffida del 4 aprile 2001 ; non essendo mutata la situazione , per
la
mancanza di qualsiasi intervento , ed a seguito di ulteriore sopralluogo e di una comunicazione della ASL , sollecitata dallo stesso G. , il Comune con diffida del 15 gennaio 2002 aveva assegnato al dott .
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B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare
la
canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni
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B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato
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Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato
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B. ed al R. il termine di 15 giorni - poi prorogato di ulteriori 20 giorni - per adeguare la canna fumaria alla sua messa in sicurezza , con l' avvertimento che in caso di inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non
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rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia : la canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita
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inerzia il Comune avrebbe proceduto secondo legge : in sostanza , il G. era solo un terzo come qualsiasi altro condomino , non gravato dell' obbligo di impedire l' evento ; b ) avrebbe errato la Corte di merito nell' attribuire una posizione di garanzia al G. che invece non la rivestiva , tenuto conto delle funzioni dell' amministratore condominiale e dei suoi poteri , tali da ricondurre l' obbligo dell' amministratore stesso alla sola protezione per le parti comuni o per gli impianti comuni dell' edificio , anche in base a principi enunciati dalla Suprema Corte in materia :
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canna fumaria responsabile del sinistro non era condominiale , ed anche il fenomeno di surriscaldamento che aveva determinato l' incendio rientrava nell' ambito del privato , essendo risultato accertato che l' incendio era stato determinato dalla combustione di residui di fuliggine del condotto fumario del forno pertinente alla pizzeria gestita dal R. ; c ) alcun mandato era stato conferito dal condominio al G. , tenuto conto del verbale dell' assemblea condominiale del 10 dicembre 2001 secondo cui , in caso di esito negativo della transazione tra il dott .
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B. e del R. : il che avrebbe comunque comportato il venir meno di eventuali condotte omissive censurabili da parte dell' amministratore ; né rileverebbe che
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parte finale della canna fumaria attraversasse il sottotetto , posto che la canna stessa non cessava di essere di proprietà del singolo per essere i suoi percorsi contigui o interni rispetto a proprietà comuni ( pag .
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