buroc19 |
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 ,
la
Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta
la
responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo
la
dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato
la
collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
la
violazione e falsa applicazione degli artt .
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e 21 septies l. 241 / 1990 ,
la
nullità del procedimento .
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È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che
la
parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di
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di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto ,
la
parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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, così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e
la
sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì
la
puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
la
violazione delle regole generali che presiedono al procedimento disciplinare , nonché la nullità del procedimento disciplinare per vizio di composizione dell' organo e per violazione delle norme sull' imparzialità , nonché omessa motivazione , a norma dell' art .
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3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delle regole generali che presiedono al procedimento disciplinare , nonché
la
nullità del procedimento disciplinare per vizio di composizione dell' organo e per violazione delle norme sull' imparzialità , nonché omessa motivazione , a norma dell' art .
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buroc19 |
360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe
la
nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
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360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per
la
banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
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1 agosto 2006 , n. 249 , con i limiti e
la
decorrenza indicati , rispettivamente , negli artt .
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5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
la
violazione dell' art .
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buroc19 |
Infatti
la
predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare
la
memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa
la
data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per
la
discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con la conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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