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e 21 septies l. 241 / 1990 ,
la
nullità del procedimento .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 ,
la
Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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62 bis c.p. ,
la
disposizione di cui all' art .
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Infatti , in quanto essenzialmente finalizzata a consentire al notaio iscritto di esercitare tempestivamente il suo diritto di difesa ,
la
semplice richiesta di deduzioni nella fase preliminare del procedimento disciplinare non comporta , in caso di mancata risposta , alcuna sanzione disciplinare , costituendo questa solo una modalità della linea difensiva .
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Con motivazione immune da censure in questa sede di sindacato di legittimità ,
la
corte ha ritenuto che l' illecita condotta del notaio , consistita nell' avere trattenuto indebitamente documenti e denaro appartenenti a terzi era non solo provata documentalmente , ma anche ammessa implicitamente in sede di reclamo dal notaio , il quale assumeva infondatamente che essa era lecita .
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Anche nel procedimento disciplinare a carico del notaio ,
la
concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice , che può concederle o negarle , dando conto della sua scelta con adeguata motivazione ( Cass .
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di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto ,
la
parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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144 l. n. 89 / 1913 , può del tutto legittimamente interpretarsi alla luce di tale ricordata disposizione penale , con riferimento a circostanze " innominate " tale da attenuare
la
gravità dell' addebito in relazione alla sanzione da applicare , integrando la disposizione di cui al cit .
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, per non avere
la
Commissione di disciplina assunto d' ufficio tutte le prove necessarie .
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motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì
la
puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
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Va osservato che il Consiglio notarile ha anche funzioni di vigilanza e controllo , allo scopo di acquisire notizie da documentazione in possesso dei notai ; che il codice deontologico fa obbligo al notaio " di comunicare al consiglio notarile i dati e le informazioni in genere che gli siano richieste , riguardanti la propria attività professionale " , nonché , " di esibire o trasmettere copia , estratti dei repertori e di atti , registri , libri e documenti , anche di natura fiscale " ( punti A4.1 , B1 , B2 ) e che
la
mancata collaborazione da parte del notaio , che non risponde alla richiesta di tali informazioni , attinenti alla sua attività , avanzata dal Consiglio notarile nell' espletamento dei suoi compiti d' istituto , comporta violazione di un fondamentale principio deontologico ( cfr .
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È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che
la
parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di
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Infatti il ricorrente non indica quali fossero le prove che
la
COREDI avrebbe dovuto raccogliere e quale era l' oggetto di tali prove .
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360 n. 3 e 5 c.p.c. Lamenta il ricorrente che
la
corte di appello a fronte della censura sulla mancanza di prove per il pregiudizio che sarebbe stato cagionato dal contegno del C. alla categoria notarile , si è limitata a dire che tale illecita condotta sarebbe provata documentalmente .
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Qui , quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo , ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all' incolpatole cioè
la
rilevanza del luogo di consumazione dell' illecito ascritto , che era un piccolo comune .
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo
la
dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
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Infatti la predetta norma , pur disponendo che il presidente del collegio , entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per presentare la memoria fissa la data per la discussione , che deve aver luogo nei successivi trenta giorni , e ne dà avviso alle parti almeno venti giorni prima , non dispone che il termine è perentorio oppure che il decorso di tale termine comporti l' estinzione del procedimento , con
la
conseguenza che il termine deve ritenersi solo ordinatorio ( art. 152 , e. 2 , c.p.c. ) .
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art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta " in bonam partem " , dotata di propria autonomia concettuale e giuridica , ed idonea ad integrarsi con
la
sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali corrispondere , di fatto , alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale , senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica .
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Con esso il ricorrente mira ad una rivalutazione degli elementi probatori sulla base dei quali la corte di appello ha ritenuto di dovere confermare
la
decisione reclamata della COREDI .
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147 , lett. b ) era stata contestata
la
mancata collaborazione ai tentativi di amichevole composizione , tentati dal Consiglio Notarile di Firenze , nonché la mancata trasmissione della documentazione in suo possesso , attinente ai fatti .
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