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ssa Stefania Di Rienzo , nel procedimento n. 1953 / 2008 R. GUP nei confronti di G.A. , P.S. , S.G. , B.A. , L.A. , P.W. , M.F. e F.V. , qui assegnato con decreto del Presidente del Tribunale di Rimini n. 26 del 10 luglio 2008 ; visti gli atti di costituzione di parte civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché
la
richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare la fase nell' ambito della quale sono state avanzate le
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civile depositati all' udienza del 13 marzo 2008 nonché la richieste di inammissibilità della costituzione di parte civile depositata in data 30 aprile 2008 dai difensori di G.A. ; sentito il P.M. , i difensori delle parti nonché i patroni di parte civile ; a scioglimento della riserva assunta all' odierna udienza OSSERVA Le scansioni procedimentali : V eccezione di incompetenza funzionale del CUP , le richieste di inammissibilità delle parti civili ex art. 447 c.p.p. In via preliminare occorre esaminare l' eccezione di incompetenza funzionale del GUP sollevata nel punto in cui il giudicante è stato invitato a verificare
la
fase nell' ambito della quale sono state avanzate le richieste di costituzione di parte civile nonché le istanze di patteggiamento da parte degli imputati munite del conforme consenso del Pubblico Ministero e cioè se si verta nell' ambito della specifica udienza camerale di cui all' art .
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c.p.p. ; analoga richiesta veniva formulata da G.A. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007 ; P.S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B.A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P. M. in data 9 maggio 2007. L.A. e P.W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso
la
Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso la Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica ) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell' ambito del procedimento n. 287 / 04 RGNR Mod .
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c.p.p. ; analoga richiesta veniva formulata da G.A. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 10 maggio 2007 ; P.S. formulava istanza ex art. 444 c.p.p. con richiesta depositata nella Cancelleria del P.M. in data 5 aprile 2007 mentre B.A. avanzava tale richiesta con atto depositato nella Cancelleria del P. M. in data 9 maggio 2007. L.A. e P.W. formulavano analoghe istanze con richieste depositate presso la Cancelleria del P.M. procedente in data 9 maggio 2007. Con richiesta siglata in data 9 maggio 2007 ( e depositata in pari data presso
la
Segreteria della Procura della Repubblica di Rimini unitamente al visto del Procuratore della Repubblica ) il P.M. procedente chiedeva il rinvio a giudizio ( nell' ambito del procedimento n. 287 / 04 RGNR Mod .
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21 ) di G.E. +15 ivi compresi G.A. , S.G. , P.S. B.A. ; L.A. e P.W. , richiesta di rinvio a giudizio poi depositata presso
la
Cancelleria dell' Ufficio GIP in data 10 maggio 2007. In pari data , il Pubblico Ministero procedente accordava , con specifico atto , il proprio consenso sulle istanze di applicazione pena così come formulate dalle parti richiamando le imputazioni della richiesta di rinvio a giudizio emessa in data 9 maggio 2007. Tale atto - tuttavia - non riporta alcun timbro di deposito da parte della Cancelleria dell' Ufficio GIP ed è contenuto in una carpetta intestata alla Procura della Repubblica di Rimini .
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L' accordo delle parti , pertanto , si è formalizzato all' indomani della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. procedente mentre le parti non hanno in alcun modo sollecitato
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fissazione dell' udienza camerale esperibile in sede di indagini preliminari ai sensi dell' art .
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447 c.p.p. Una volta ricevuta
la
richiesta di rinvio a giudizio , l' Ufficio del GUP ha fissato l' udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008 , mentre all' udienza dell' 8 maggio 2008 l' imputato M.F. e F.V. hanno optato per la definizione del rito nelle forme di cui all' art .
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447 c.p.p. Una volta ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio , l' Ufficio del GUP ha fissato l' udienza preliminare con decreto del 21 settembre 2007 per il 13 marzo 2008 , mentre all' udienza dell' 8 maggio 2008 l' imputato M.F. e F.V. hanno optato per
la
definizione del rito nelle forme di cui all' art .
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447 c.p.p. , non possono dirsi pertinenti tenuto conto che
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questione si inserisce nel corso delle indagini preliminari quando l' azione penale non sia stata ancora esercitata .
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Non si può fare a meno di rilevare , tuttavia , che - secondo parte della giurisprudenza di legittimità - il legislatore non ha inteso disciplinare due udienze in modo diverso , ma ha soltanto stabilito modalità diverse per
la
fissazione dell' udienza .
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Nel caso in esame , tuttavia , il dato tranciante che consente anche di colorare
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competenza funzionale di questo GUP è costituito dal fatto che il consenso delle parti si è definitivamente concretizzato all' indomani dell' esercizio dell' azione penale da parte del Pubblico Ministero come - peraltro - implicitamente affermato dal GUP del procedimento portante n. 287 / 04 R.G. di cui questo procedimento costituisce un mero stralcio .
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Per tali ragioni , quindi , consegue che le eccezioni preliminari attinenti
la
richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all' udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell' ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate .
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Per tali ragioni , quindi , consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima
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regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all' udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell' ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e la specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate .
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Per tali ragioni , quindi , consegue che le eccezioni preliminari attinenti la richiesta di inammissibilità delle richieste costituzioni delle parti civili va respinta atteso che non sussiste alcuna ragione che legittima la regressione del procedimento ex art. 447 c.p.p. e che le costituzioni di parte civile depositate all' udienza tenutasi avanti a diverso giudice nell' ambito del procedimento portante debbano ritenersi depositate in entrambi i procedimenti contenendo tutti gli atti in questione il riferimento al numero di iscrizione del P.M. e
la
specifica indicazione degli imputati nei cui confronti le costituzioni sono state presentate .
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Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell' ambito della odierna udienza circa l' invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte : oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente
la
fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente la legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili .
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Ritiene il Giudice che le pur pregevoli argomentazioni dei difensori degli imputati così come esposte nell' ambito della odierna udienza circa l' invocata declaratoria di esclusione delle parti civili non possano essere accolte : oggetto della decisione oggi sottoposta al giudicante non è certamente la fondatezza della domanda di risarcimento avanzata dalle altre parti processuali ma unicamente
la
legittimazione delle parti istanti a costituirsi parti civili .
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Sul punto
la
giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per
la
partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con la documentazione eventualmente prodotta .
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Sul punto la giurisprudenza di legittimità è pacifica là dove afferma che nella presente fase processuale occorre valutare unicamente i requisiti per la partecipazione al processo nella veste di parti civili e tale valutazione deve essere effettuata sulla base delle condotte ascritte agli imputati ( così come emergenti dalla richiesta di rinvio a giudizio ) e sulle affermazioni contenute nell' atto di costituzione in uno con
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documentazione eventualmente prodotta .
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Tale decisione prescinde dai profili sostanziali della richiesta di risarcimento limitandosi a verificare-sulla base delle affermazioni contenute negli atti sopra indicati - se
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condotta ascritta nell' ipotesi accusatoria formulata dal P.M. possa avere determinato in capo a coloro che chiedono di intervenire nel processo un determinato danno .
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