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buroc08 472 / 97 , introdotte dal D.L. 185 / 2008 da convertire in legge Dato atto che , in data 17.12.2008 , la 1° Commissione Consiliare ha esaminato il presente atto .
buroc08 n. 267 del 2000. k ) Gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ) ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo n. 460 / 1997 , L' esenzione si applica a condizioni che la ONLUS dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria .
buroc08 n. 267 del 2000. n ) Gli atti a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale ( ONLUS ) ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo n. 460 / 1997 , L' esenzione si applica a condizioni che la ONLUS dichiari di utilizzare direttamente i veicoli per lo svolgimento della propria attività statutaria .
buroc08 IL PRESIDENTE chiama in trattazione l' argomento in oggetto e riferisce che la Giunta Provinciale , ai sensi dell' art .
buroc08 1. La vigente normativa prevede attualmente che l' imposta suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita , ai sensi dell' art .
buroc08 1. La vigente normativa prevede attualmente che l' imposta suppletiva e i rimborsi debbano essere richiesti nel termine di cinque anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita , ai sensi dell' art .
buroc08 4 ) Le variazioni tariffarie annuali , in aumento o diminuzione , si riferiscono alle immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla loro decorrenza e , qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo , operano dalla data della notifica stessa e comunque , in applicazione dell' art .
buroc08 Qualora esse siano deliberate con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal comma successivo , hanno effetto , in applicazione dell' art .
buroc08 5 ) Nel caso in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto di acquisto , le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall' art .
buroc08 , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si ritiene opportuno apportare al regolamento provinciale attualmente vigente modifiche in materia di : 2 ) L' imposta provinciale è dovuta , per
buroc08 30.12.1999 n. 506 , art. 1 , lett. t ) , con delibera del Consiglio Provinciale n. 79 del 22.02.2000 ; Tenuto conto che con delibera del Consiglio Provinciale n. 283 del 20.12.2006 , è stato approvato un nuovo regolamento che ha recepito le indicazioni del " Manuale Operativo IPT " , elaborato dal Tavolo tecnico composto da U.P.I. ( Unione Province Italiane ) , Ministero dell' Economia e delle Finanze e A.C.I. ; nel mese di novembre dell' anno 2007 , il tavolo tecnico nazionale U.P.I. per la fiscalità locale , in sinergia con il Ministero dell' Economia e delle Finanze , ha predisposto uno schema di regolamento per la gestione dell' Imposta provinciale di trascrizione ( I.P.T. ) , mossa dalla duplice finalità di aggiornare , da un lato , i contenuti del regolamento tipo agli sviluppi normativi e , dall' altro , di rendere il più possibile omogenee , in ambito nazionale , le disposizioni che i singoli titolari giuridici dell' imposta danno al soggetto gestore dell' imposta ; non è obbligatorio conformarsi alla bozza proposta , ma che per ragioni di opportunità e conformità si
buroc08 13.12.1997 n. 446 ha attribuito alle Province la facoltà di istituire l' imposta provinciale sulle formalità di trascrizione , iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico ; in data 29.09.1998 , con delibera n. 356 , il Consiglio Provinciale ha istituito l' imposta provinciale di trascrizione al P.R.A. ( I.P.T. ) ed ha adottato il relativo regolamento , ai sensi del succitato art. 56 , comma 2 , del D.Lgs .
buroc08 446 / 97 , non prima del 1 gennaio dell' anno successivo cui si riferisce il bilancio di previsione al quale la deliberazione modificativa deve essere allegata ( art. 172 comma primo lettera e ) del D.Lgs .
buroc08 30 aprile 1992 n. 285. il soggetto nell' interesse del quale viene compiuta l' iscrizione trascrizione o l' annotazione presso il P.R.A. 5 ) Nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. da parte del soggetto acquirente , il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà .
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