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buroc05 VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 , con l' intervento dei Signori : Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 7 novembre 2003 , n. 16714 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava all' avvocato G.M. , in data 27 ottobre 1997 , la violazione dell' art .
buroc05 142 , comma 3 , c.d.s. , per aver superato i limiti di velocità mentre percorreva la strada statale n. 106 , e procedeva anche al ritiro della patente .
buroc05 L' avvocato M. presentava ricorso amministrativo presso la Prefettura di Reggio Calabria l' 11 novembre 1997 , con il quale contestava il presupposto della violazione e chiedeva di essere ascoltato ai sensi dell' art .
buroc05 Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
buroc05 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione degli artt .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che la previsione del diritto all' audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
buroc05 7 della l. 241 / 1990. 2. Con il secondo motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt .
buroc05 23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
buroc05 23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
buroc05 23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
buroc05 Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
buroc05 Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
buroc05 Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
buroc05 Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
buroc05 3. Con il terzo motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione degli artt .
buroc05 360 , comma 1 , n. 5 c.p.c. ) il ricorrente deduce che la lunghezza del procedimento amministrativo , abbondantemente sopra il termine di novanta giorni , comporterebbe l' annullamento sia dell' ordinanza-ingiunzione che del decreto di sospensione della patente di guida .
buroc05 Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999 , l' ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. 4. Con il quarto motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione dell' art .
buroc05 Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999 , l' ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. 4. Con il quarto motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione dell' art .
buroc05 2043 c.c. ) il ricorrente deduce l' erroneità della pronuncia , per aver disatteso la richiesta risarcitoria , per i danni subiti alla professione forense in conseguenza dei danni da limitazione al suo diritto di circolazione .
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