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buroc01 A quest' ultima , in effetti , non è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza non è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
buroc01 Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio di diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
buroc01 163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi la volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
buroc01 Qualora il coniuge convenuto sia residente all' estero o risulti irreperibile , la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e , se anche questi è residente all' estero , a qualunque tribunale della Repubblica .
buroc01 Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente , la possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
buroc01 Laddove , invece , l' azione giudiziale riguardi il solo mantenimento dei figli naturali permarrà , come è ovvio , la competenza del Tribunale ordinario .
buroc01 709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
buroc01 Prima della riforma , la Corte di Cassazione ebbe ad occuparsi della questione con riferimento al giudizio divorzile , che notoriamente era disciplinato in modo diverso da quello in materia di separazione e prevedeva , secondo la giurisprudenza prevalente , l' onere per il resistente di costituirsi in giudizio sin dall' udienza presidenziale .
buroc01 Se il ricorrente non si presenta o rinuncia , la domanda non ha effetto .
buroc01 In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
buroc01 Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso di totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
buroc01 709-ter c.p.c. - la competenza del Tribunale del luogo di residenza del minore deve ritenersi riservata alle sole modificazioni delle condizioni della separazione aventi ad oggetto l' esercizio della potestà genitoriale e le modalità di affidamento dei figli minori .
buroc01 Ciò , però , non parrebbe possibile in relazione alle questioni non duplicabili nel procedimento di divorzio ( ad esempio : la domanda di addebito ) ed introdurrebbe un pericoloso e non del tutto giustificato limite ai diritti ed alle facoltà processuali delle parti .
buroc01 In altri termini , la Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
buroc01 Appena formatosi il giudicato , si applica la previsione di cui all' articolo 10. 13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva , il tribunale , emettendo la sentenza che dispone l' obbligo della somministrazione dell' assegno , può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda .
buroc01 Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi , si applica la procedura di cui al comma 8. DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2011 , n. 43 Attuazione della direttiva 2008 / 110 / CE che modifica la direttiva 2004 / 49 / CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie .
buroc01 163 terzo comma c.p.c. - nel termine assegnatole ex art. 709 c.p.c. ( ovvero ex art. 4 n. 10 legge 898 / 70 ) , troverà applicazione la norma ordinaria di cui all' art .
buroc01 709-ter c.p.c. sia idoneo a definire la competenza territoriale in relazione a qualsivoglia ipotesi di modificazione delle condizioni ( di separazione o di divorzio ) attinenti la potestà e l' affidamento dei figli minori .
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