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avvocato G.M. , in data 27 ottobre 1997 , | la | violazione dell' art . 142 , comma 3 , |
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i limiti di velocità mentre percorreva | la | strada statale n. 106 , e procedeva anche |
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presentava ricorso amministrativo presso | la | Prefettura di Reggio Calabria l' 11 novembre |
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qualsiasi provvedimento . Il 29 ottobre 1997 | la | Prefettura di Reggio Calabria emanava il |
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guida era stato notificato ben 15 mesi dopo | la | sua adozione , in violazione dell' art |
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motivo di ricorso ( con il quale lamenta | la | violazione degli artt . 18 della l. 689 |
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l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che | la | previsione del diritto all' audizione dell' |
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motivo di ricorso ( con il quale lamenta | la | violazione o falsa applicazione degli artt |
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nel giudizio di merito sarebbe mancata | la | prova , ricadente sull' amministrazione |
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opponente , non essendosi acquisita agli atti | la | fotografia attestante la misurazione della |
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acquisita agli atti la fotografia attestante | la | misurazione della velocità del veicolo |
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dell' esistenza dell' infrazione ( con | la | possibilità dell' errore e dell' equivoco |
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tale procedura ) . Infine , sarebbe palese | la | contraddizione del provvedimento istruttorio |
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provvedimento istruttorio reso per acquisire | la | prova dell' esistenza del limite di velocità |
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dell' esistenza del limite di velocità e | la | motivazione della sentenza che ad esso |
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motivo di ricorso ( con il quale lamenta | la | violazione degli artt . 2 e 7 della l. |
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n. 5 c.p.c. ) il ricorrente deduce che | la | lunghezza del procedimento amministrativo |
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ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre | la | violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. |
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motivo di ricorso ( con il quale lamenta | la | violazione dell' art . 2043 c.c. ) il ricorrente |
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erroneità della pronuncia , per aver disatteso | la | richiesta risarcitoria , per i danni subiti |