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1999 e n. 4 / 2000 - ha sostenuto che " | la | scissione [ ... ] non proporzionale , potrebbe |
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società nella riorganizzazione aziendale ( | la | gestione dell' intera attività , compresa |
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società nella riorganizzazione aziendale ( | la | gestione dell' intera attività compresa |
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gestione dell' attività imprenditoriale ( | la | società beneficiaria di nuova costituzione |
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dell' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , | la | riorganizzazione aziendale posta in essere |
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dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , | la | quale , ai primi due commi , prevede testualmente |
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ravvisa , nell' operazione di scissione , | la | volontà di perseguire una migliore gestione |
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valida ragione economica di una scissione , | la | necessità di uno snellimento della struttura |
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legislatore e , dunque , allorquando : | la | scissione sia volta a creare dei " meri |
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plusvalenze e , ottenendo , attraverso | la | costituenda società , anche una migliore |
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di plusvalenze e ottenendo , attraverso | la | costituenda società , anche una migliore |
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societaria parziale , i soci hanno preso a base | la | perizia di stima redatta in data 2 novembre |
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di due distinte attività sociali , bensì | la | semplice volontà di alcuni soci di uscire |
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loro opera " . La circostanza , poi , che | la | scissione parziale vena effettuata in modo |
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scissa ) legittima la considerazione che | la | scissione non sia semplicemente preordinata |
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attività d' impresa . Da ciò discende che | la | suddetta operazione sembra presentare aspetti |
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società di nuova costituzione non comporta | la | sottrazione degli stessi al regime di impresa |
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ristrutturazione aziendale che non comprometta | la | funzionalità delle aziende gestite , che |
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nella necessità di " non compromettere | la | funzionalità delle aziende , che sarebbero |
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essere gestita dalla medesima società , con | la | sola differenza che , prima di porre in |