buroc05 |
23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti la fotografia attestante
la
misurazione della velocità del veicolo .
|
buroc05 |
201 , comma primo , c.d.s. Dunque ,
la
mancata acquisizione della fotografia da parte del giudice non comporta un deficit della prova dell' illecito ; né l' accertamento della violazione per mezzo di pattuglia situata a distanza dal nucleo di presidio del misuratore della velocità comporta una violazione delle regole probatorie o delle disposizioni codicistiche sul corretto iter procedimentale da seguire per l' accertamento delle violazioni amministrative riguardanti i limiti di velocità stabiliti dall' art .
|
buroc05 |
Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999 , l' ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. 4. Con il quarto motivo di ricorso ( con il quale lamenta
la
violazione dell' art .
|
buroc05 |
2043 c.c. ) il ricorrente deduce l' erroneità della pronuncia , per aver disatteso
la
richiesta risarcitoria , per i danni subiti alla professione forense in conseguenza dei danni da limitazione al suo diritto di circolazione .
|
buroc05 |
Infine , sarebbe palese
la
contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e la motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
|
buroc05 |
Infine , sarebbe palese la contraddizione del provvedimento istruttorio reso per acquisire la prova dell' esistenza del limite di velocità e
la
motivazione della sentenza che ad esso avrebbe soprasseduto , sempre in base alla presunzione stabilita dall' atto pubblico .
|
buroc05 |
Questo motivo va esaminato unitamente al terzo ( nella parte riguardante la sospensione della patente , come si è detto ) con il quale si lamenta la tardiva adozione del provvedimento ovvero la sua tardiva notificazione all' interessato , avvenuta oltre un anno dopo
la
sua adozione e dietro sollecitazione e diffida dell' interessato .
|
buroc05 |
142 , comma 3 , c.d.s. , per aver superato i limiti di velocità mentre percorreva
la
strada statale n. 106 , e procedeva anche al ritiro della patente .
|
buroc05 |
5. I quattro motivi di impugnazione vanno trattati per , comodità di esposizione , ma organizzando il ragionamento in relazione ai due provvedimenti sanzionatori oggetto della discussione , diversi per tipologia e procedimento applicativo :
la
sospensione della patente di guida e la sanzione amministrativa pecuniaria .
|
buroc05 |
In effetti , il ricorrente afferma che l' adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che
la
patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata , una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto ( che era di un mese ) ( la qual cosa , se fondata , costituirebbe indubbia violazione della regola posta nell' art .
|
buroc05 |
3. Con il terzo motivo di ricorso ( con il quale lamenta
la
violazione degli artt .
|
buroc05 |
Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare
la
scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
|
buroc05 |
23 , secondo e dodicesimo comma , della l. 689 / 1981 , 112 e 221 c.p.c. , 2699 e 2700 c.c. ) il ricorrente deduce che nel giudizio di merito sarebbe mancata la prova , ricadente sull' amministrazione , della responsabilità dell' opponente , non essendosi acquisita agli atti
la
fotografia attestante la misurazione della velocità del veicolo .
|
buroc05 |
18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 ) il ricorrente deduce che
la
previsione del diritto all' audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
|
buroc05 |
18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo
la
sua adozione , in violazione dell' art .
|
buroc05 |
Non le altre due doglianze residue ( parziale incompletezza del verbale , non indicante il luogo e l' ora ove la pattuglia - addetta alla contestazione immediata - aveva fermato il violatore ; mancata acquisizione del limite di velocità , esistente su quella strada , da parte del giudice istruttore che pure ne aveva già disposto la richiesta all' Anas ) , atteso che la motivazione della sentenza di merito , incentrata sul valore probatorio proprio del verbale redatto dagli agenti e sulla mancata sua contestazione attraverso
la
querela di falso , costituisce motivazione idonea a fondare il rigetto delle doglianze proposte , anche in considerazione dell' assenza di argomentazioni sostanziali contrarie da parte del ricorrente .
|
buroc05 |
Entrambi , certo , hanno
la
loro radice nell' unico fatto illecito contestato al ricorrente ( il superamento dei limiti di velocità e la violazione dell' art .
|
buroc05 |
Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con
la
possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
|
buroc05 |
Entrambi , certo , hanno la loro radice nell' unico fatto illecito contestato al ricorrente ( il superamento dei limiti di velocità e
la
violazione dell' art .
|
buroc05 |
Fra tali elementi ben può annoverarsi anche l' acquisizione della fotografia ( che presuppone l' attività dello sviluppo e della stampa del negativo ) , la quale rafforza
la
fonte di prova costituita dalle risultanze dello strumento elettronico di rilevazione della velocità , quand'anche queste fossero già conoscibili da parte degli agenti preposti al funzionamento dell' apparecchio autovelox a mezzo della lettura del display dello strumento al momento stesso del passaggio del veicolo , dal quale peraltro decorre il termine per la contestazione fissato dall' art .
|