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La pronunzia parziale , pur non definendo l' intera controversia , è però suscettibile di passare in giudicato limitatamente al decisum ( vale a dire , allo status dei coniugi , ora legalmente ed in via definitiva separati ) e , pertanto , di legittimare
la
proposizione della domanda di divorzio , pur nella persistente pendenza del giudizio attinente le altre questioni proposte nella causa di separazione .
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Più razionale e ragionevole potrebbe considerarsi l' eventuale sospensione del giudizio di divorzio ( salva , ovviamente ,
la
possibile emanazione di una sentenza parziale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio ) in attesa della definizione delle restanti questioni della separazione .
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317-bis c.c. , il quale , innovato nel suo contenuto precettivo , continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell' affidamento del figlio nella crisi dell' unione di fatto , sicchè
la
competenza ad adottare i provvedimenti nell' interesse del figlio naturale spetta al Tribunale per i Minorenni , in forza dell' art .
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709-ter c.p.c. sia idoneo a definire
la
competenza territoriale in relazione a qualsivoglia ipotesi di modificazione delle condizioni ( di separazione o di divorzio ) attinenti la potestà e l' affidamento dei figli minori .
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163 n. 7 c.p.c. , ponendolo a carico del magistrato incaricato dell' udienza presidenziale , può desumersi
la
volontà del legislatore di far sì che , pur nella peculiarità della fase introduttiva del rito della famiglia , la parte resistente sia resa del tutto edotta e consapevole delle eventuali decadenze processuali derivanti da una sua tardiva e formale costituzione in giudizio , anche in relazione alla controversa funzione della memoria difensiva già eventualmente depositata innanzi al Presidente .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per
la
parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Peculiare è
la
diversa situazione processuale della parte ricorrente rispetto a quella della parte resistente .
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L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe
la
forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto essere affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali
la
domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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A quest' ultima , in effetti , non è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì
la
semplice comparizione ( la cui mancanza non è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione di contumacia ) .
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9. Tra la data dell' ordinanza , ovvero tra la data entro cui
la
stessa deve essere notificata al convenuto non comparso , e quella dell' udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà .
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L' ordinanza deve contenere l' avvertimento al convenuto che
la
costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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10. Con l' ordinanza di cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per
la
costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
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709-ter c.p.c. sia idoneo a definire la competenza territoriale in relazione a qualsivoglia ipotesi di modificazione delle condizioni ( di separazione o di divorzio ) attinenti
la
potestà e l' affidamento dei figli minori .
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Non è però meno chiaro che , proprio per
la
sua collocazione ab initio del percorso giudiziale e per l' ampiezza dei poteri attribuiti al magistrato , l' udienza presidenziale rappresenta uno dei momenti più importanti del procedimento , del quale è destinata a regolare , anche per lungo tempo , le sorti ed i contenuti .
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In altri termini ,
la
Corte di Cassazione ha affermato la competenza del solo Tribunale per i Minorenni in caso , come nella specie , di contestualità della domanda di natura patrimoniale con quella relativa all' affidamento .
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14. Per
la
parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva .
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5. Il presidente del tribunale , nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria , fissa con decreto
la
data di comparizione dei coniugi davanti a sé , che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso , il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti .
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3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. Esaurita
la
fase presidenziale , con la stessa ordinanza che detta i provvedimenti provvisori il Presidente fissa l' udienza di comparizione innanzi al G.I. designato ed assegna gli ulteriori termini ai fini della compiuta integrazione del contraddittorio .
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709-bis ora consente l' adozione di una sentenza non definitiva relativa alla separazione e
la
prosecuzione del giudizio per la richiesta di addebito , per l' affidamento dei figli o per le questioni economiche .
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