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Dimostrando che l' animale è molesto se ne può chiedere
l'
allontanamento con divieto assoluto di ritorno nell' edificio condominiale ( Trib .
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Sempre la Cassazione ( sentenza n. 822 del 3 / 3 / 1970 ) ha precisato che devono ritenersi pericolosi per
l'
altrui incolumità non solo gli animali la cui ferocia è caratteristica naturale o istintiva , ma anche quelli che , sebbene domestici , possono divenire pericolosi in determinati casi e circostanze : si pensi a un cane rabbico .
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727 c.p. punisce con l' arresto fino a un anno o con
l'
ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività .
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659 c. p. con l' arresto fino a tre mesi o con
l'
ammenda fino a 309 euro .
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674 c.p. con l' arresto fino a un mese o con
l'
ammenda fino a 206 euro : come nel caso delle esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ( Cass .
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La stessa Cassazione ( sentenza n. 43390 del 23 / 11 / 2007 ) ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi nei confronti di un uomo che , nel parco , aveva lasciato il suo cane libero senza guinzaglio , con
l'
animale che , correndo , aveva fatto cadere rovinosamente un ragazzo provocandogli lesioni permanenti alla mano .
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Questi comportamenti , inopinatamente declassati da reato a illecito amministrativo , possono però sfociare nel reato di lesione colposa , come nel caso del proprietario di un cane di razza doberman che , violando le elementari regole di prudenza nella custodia dell' animale , lo aveva lasciato privo di museruola e di guinzaglio , pur conoscendone l' indole aggressiva , con
l'
animale che aveva provocato una lesione al proprietario di un cane di razza più piccola , mordendolo mentre cercava di salvaguardare il proprio animale aggredito dall' altro ( Cass .
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Al fine di escludere la colpa , consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia , non è sufficiente tenere l' animale in un luogo privato e recintato , ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga ; la Cassazione , per esempio ( sentenza del 9 / 10 / 2007 ) , ha ravvisato la responsabilità del proprietario che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui
l'
animale era facilmente scappato grazie a un' apertura nella recinzione , e provocato un sinistro stradale .
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Il reato è stato ravvisato anche nel comportamento del proprietario che aveva lasciato
l'
animale esposto al sole , senza acqua e denutrito , omettendo di curargli una ferita alla zampa ( Trib .
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Al fine di escludere la colpa , consistente nella mancata adozione delle debite cautele nella custodia , non è sufficiente tenere
l'
animale in un luogo privato e recintato , ma è necessario che tale luogo sia idoneo a prevenirne la fuga ; la Cassazione , per esempio ( sentenza del 9 / 10 / 2007 ) , ha ravvisato la responsabilità del proprietario che aveva rinchiuso il cane in un cortile da cui l' animale era facilmente scappato grazie a un' apertura nella recinzione , e provocato un sinistro stradale .
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Dimostrando che
l'
animale è molesto se ne può chiedere l' allontanamento con divieto assoluto di ritorno nell' edificio condominiale ( Trib .
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La perizia fonometrica va chiesta al Comune , che a sua volta incarica dell' effettuazione la ASL o
l'
ARPA ( Agenzia Regionale Protezione Ambiente ) .
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659 c. p. con
l'
arresto fino a tre mesi o con l' ammenda fino a 309 euro .
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674 c.p. con
l'
arresto fino a un mese o con l' ammenda fino a 206 euro : come nel caso delle esalazioni maleodoranti provenienti da numerosi cani che una persona deteneva in un terreno comune adiacente alla propria abitazione ( Cass .
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727 c.p. punisce con
l'
arresto fino a un anno o con l' ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività .
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28 / 6 / 2006 , n. 36084 ) nella condotta dell' imputato che , a distanza di tempo , si era lasciato andare ad una scomposta reazione verbale nei confronti del vicino che aveva lasciato il proprio cane libero di fare i suoi bisogni sul balcone , sporcando di conseguenza la sottostante biancheria ; è stata però riconosciuta all' imputato
l'
attenuante della provocazione .
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La stessa pena ( ma non
l'
aumento di cui sopra ) si applica a chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate , o li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla loro salute .
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Inoltre , se il condannato svolge attività di trasporto , commercio o allevamento di animali , viene disposta la sospensione di questa attività da tre mesi a tre anni e in caso di recidiva ne viene interdetto
l'
esercizio .
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Imputabile di maltrattamento di animali anche chi applica al cane il collare elettrico antiabbaio , in quanto provoca reali sofferenze all' animale , non assumendo rilevanza
l'
eventuale ordinanza ministeriale che ne legittimi l' utilizzo ( Cass .
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L' omessa custodia e il malgoverno di animali Il cane non può essere abbandonato per lungo tempo sul balcone , potendosi configurare , nelle ipotesi più gravi ,
l'
illecito amministrativo di omessa custodia e malgoverno di animali , o addirittura il reato di maltrattamento di animali .
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