econo34 |
Decisivi per la pronuncia
l'
assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e
l'
aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per
l'
applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso
l'
aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
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A seguito del decesso di uno dei soci , gli altri intenderebbero accrescere le proprie quote sociali quali eredi legittimi del socio defunto e ammettere in società
l'
erede .
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Pertanto , i soci desidererebbero operare una ristrutturazione aziendale ponendo in essere una scissione parziale non proporzionale della società in continuità di valori contabili , a seguito della quale verrebbe trasferita a una società di nuova costituzione ( che rivestirebbe la forma giuridica di società in accomandita semplice ) il ramo aziendale svolgente
l'
attività di affittacamere .
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Al fine di porre in essere
l'
operazione di scissione societaria parziale , i soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
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Osserva il Comitato che
l'
operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la
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Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa
l'
intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere
l'
operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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Osserva il Comitato che l' operazione presenta le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene
l'
effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo l' emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività , compresa quella di affittacamere , continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre si ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale , si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà di non occuparsi della società , sterilizzando in tal modo
l'
emersione di plusvalenze e , ottenendo , attraverso la costituenda società , anche una migliore deducibilità di spese e costi .
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Il parere del Comitato consultivo conferma
l'
orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza nel ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
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17 e 18 del 2003 ) che il giudizio deve essere condotto principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere
l'
operazione - ovvero nella fattispecie in parola la società oggetto di scissione e la beneficiaria - senza avere riguardo ai benefici economici che soggetti diversi , tra i quali i soci , potrebbero trarne .
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Il loro intento - prosegue
l'
istanza - è quello di ottenere " beni aziendali che siano consoni ad assicurare ad essi un reddito stabile senza alcun impegno di apporto della loro opera " .
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Di fatto ,
l'
attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
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Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere
l'
operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
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Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria ,
l'
immobile era di proprietà e , a seguito della scissione , l' immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
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Di fatto , l' attività di affittacamere , prima della scissione , è gestita dalla società interpellante e , dopo la scissione , continuerà a essere gestita dalla medesima società , con la sola differenza che , prima di porre in essere l' operazione straordinaria , l' immobile era di proprietà e , a seguito della scissione ,
l'
immobile sarà posseduto in forza di un contratto di affitto .
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Da ciò deriva che
l'
operazione possa presentare le caratteristiche di operazione elusiva in quanto sembra mancare un comprovato vantaggio per la società nella riorganizzazione aziendale ( la gestione dell' intera attività compresa quella di affittacamere continua a essere svolta dalla società scissa ) , mentre il Comitato ravvisa l' intendimento dei soci di perseguire finalità indirette e ulteriori rispetto a quelle di ristrutturazione : ponendo in essere l' operazione di scissione parziale non proporzionale si ottiene l' effetto di separare un determinato immobile dal patrimonio della società scissa , pervenendo di fatto a un' assegnazione di immobile ai fratelli che hanno espresso la volontà
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