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econo09 Secondo questa prospettiva , l' accertamento tributario , infatti , per la sua natura e per la funzione che lo connota , non costituirebbe una decisione su contrastanti interpretazioni di fatti e di norme giuridiche , da adattarsi col rispetto del contraddittorio , né esprimerebbe un apprezzamento critico in ordine a dati noti a entrambe le parti .
econo09 Viceversa , l' accertamento tributario si esaurirebbe in un provvedimento autoritativo , con il quale l' Amministrazione farebbe valere la propria pretesa tributaria , esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale , instaurando così un procedimento nell' ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall' allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente , fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto ( Cass .
econo09 1. I termini del problema La questione che si pone è la seguente : l' Agenzia delle Entrate invia un questionario ex articolo 32 del Dpr n. 600 / 1973 a una società che risponde in modo non esauriente alle richieste dell' Amministrazione .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite
econo09 Viceversa , è ammessa l' allegazione di documenti nuovi , oltre che nell' atto introduttivo del giudizio di secondo grado , anche a mezzo memorie illustrative , in quanto , in tal caso , la controparte ha la possibilità di esaminare i nuovi documenti e di esercitare correttamente il proprio diritto di difesa .
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca la teoria tradizionale in tema di atto amministrativo .
econo09 Prevalenza della norma procedurale La prima soluzione ipotizzabile è quella relativa alla prevalenza della norma procedurale , cioè dell' articolo 58 del Dlgs 546 / 92. Il caso di specie , descritto al § 1 , avviene nel corso di un processo tributario , ove è ammessa l' allegazione di documenti nuovi ex articolo 58 del Dlgs 546 / 92 , di conseguenza deve ritenersi possibile per le parti l' allegazione di documenti nuovi in secondo grado , anche in presenza di avviso di accertamento originato da preventivo invio di questionario ai sensi dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73. Tale soluzione si fonda su una precisa nozione di accertamento tributario che ricalca la teoria tradizionale in tema di atto amministrativo .
econo09 Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia delle Entrate .
econo09 Tale attività deve svolgersi in contraddittorio con l' Amministrazione e ha lo scopo di evitare all' Amministrazione finanziaria di porre in essere avvisi di accertamento quando essi potrebbero essere infondati e difficilmente difendibili in eventuali sedi giurisdizionali , e di consentire al contribuente di predisporre in tempo utile tutte le sue difese .
econo09 Viceversa , l' accertamento tributario si esaurirebbe in un provvedimento autoritativo , con il quale l' Amministrazione farebbe valere la propria pretesa tributaria , esternandone il titolo e le ragioni giustificative al solo fine di consentire al contribuente di valutare l' opportunità di esperire l' impugnazione giudiziale , instaurando così un procedimento nell' ambito del quale la parte creditrice sarà tenuta a passare dall' allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti del ricorrente , fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto ( Cass .
econo09 un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti " tattiche dilatorie " a danno dell' erario .
econo09 Viceversa , la seconda soluzione , denominata " sostanziale " , ritiene prevalente l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 è ed esposta infra al § 2.2 .
econo09 Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia delle Entrate .
econo09 Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura delle indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere al PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme al proprio difensore .
econo09 A ciò si deve aggiungere che , a differenza di quanto disposto dall' articolo 345 u.c.c.p.c. , come modificato dall' articolo 53 della legge 535 / 90 , secondo cui " non sono ammessi nuovi mezzi di prova , salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile " , l' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 non prevede tale limitazione e , di conseguenza , estende al massimo la facoltà di produzione documentale nuova in secondo grado .
econo09 Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia delle Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere
econo09 Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia delle Entrate .
econo09 L' Agenzia delle Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
econo09 La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
econo09 La Ctp rigetta il ricorso e conferma l' avviso di accertamento .
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