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buroc05 L' avvocato M. presentava ricorso amministrativo presso la Prefettura di Reggio Calabria l' 11 novembre 1997 , con il quale contestava il presupposto della violazione e chiedeva di essere ascoltato ai sensi dell' art .
buroc05 Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
buroc05 2. Avverso questi due provvedimenti , l' avvocato M. proponeva opposizione ai sensi dell' art .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
buroc05 218 c.d.s. che ne dispone l' emanazione entro quindici giorni dall' invio della patente al trasgressore .
buroc05 3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
buroc05 4. Contro tale sentenza ha proposto ricorso l' avvocato M. , affidato a quattro motivi di impugnazione e illustrato con memoria .
buroc05 In ogni caso , il provvedimento di sospensione della patente , inflitto solo due giorni dopo l' accertamento della violazione , sarebbe inesistente perché reso senza attendere il deposito di un ricorso amministrativo , in violazione dell' art .
buroc05 Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
buroc05 Né , nella specie , si potrebbe opporre il valore probatorio dell' atto pubblico proprio del verbale di polizia , atteso che il riscontro attraverso l' autovelox sarebbe avvenuto in località diversa da quella ove l' altra pattuglia avrebbe proceduto all' arresto del veicolo del violatore e alla contestazione del fatto in via verbale , presumibilmente a seguito di comunicazione radio dell' esistenza dell' infrazione ( con la possibilità dell' errore e dell' equivoco insita in tale procedura ) .
buroc05 360 , comma 1 , n. 5 c.p.c. ) il ricorrente deduce che la lunghezza del procedimento amministrativo , abbondantemente sopra il termine di novanta giorni , comporterebbe l' annullamento sia dell' ordinanza-ingiunzione che del decreto di sospensione della patente di guida .
buroc05 Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999 , l' ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. 4. Con il quarto motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione dell' art .
buroc05 2043 c.c. ) il ricorrente deduce l' erroneità della pronuncia , per aver disatteso la richiesta risarcitoria , per i danni subiti alla professione forense in conseguenza dei danni da limitazione al suo diritto di circolazione .
buroc05 Infatti , il primo gruppo di censure , che anima in parte tutti i motivi del ricorso , riguarda il provvedimento di sospensione della patente di guida , mentre il secondo gruppo , riguardante l' ordinanza-ingiunzione , comprende argomenti e critiche svolte solo nel secondo e nel terzo motivo dell' impugnazione .
buroc05 Né tale limitazione costituisce una compressione dei diritti del soggetto privato giacché l' eventuale disapplicazione del provvedimento illegittimo avverrebbe in odio al diritto soggettivo , con il risultato di premiare la scorrettezza dei pubblici poteri e di togliere al privato , soddisfatto del provvedimento emesso , il mezzo per reagire contro un formale provvedimento contrario ( Cassazione 348 / 2002 ) .
buroc05 In effetti , il ricorrente afferma che l' adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che la patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata , una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto ( che era di un mese ) ( la qual cosa , se fondata , costituirebbe indubbia violazione della regola posta nell' art .
buroc05 218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità
buroc05 218 c.d.s. , il quale esige , al comma 2 , che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
buroc05 che l' ordinanza di sospensione del Prefetto venga notificata immediatamente all' interessato e cioè non oltre il termine massimo complessivo di venti giorni indicato dallo stesso comma e comunque " immediatamente " dopo l' adozione del provvedimento prefettizio , ossia al massimo il giorno dopo ) prima della proposizione del ricorso , ai sensi della l. 689 / 1981. Ma tali dati bastano a far concludere che la parte non aveva e non ha dunque più alcun interesse in questa sede , ove la domanda risarcitoria non ha ingresso ( come già si è detto ) , a far accertare l' illegittimità del provvedimento di applicazione della sospensione della patente di guida da parte del Prefetto .
buroc05 Né il ricorrente indica l' esistenza di un altro interesse all' esame della legittimità del provvedimento amministrativo , che fin dalla proposizione della domanda aveva esaurito i propri effetti .
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