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econo01 La definizione comporta - per i periodi d' imposta " coperti " - relativamente al reddito caratteristico d' impresa o di arti o professioni l' inibizione , ai fine delle imposte sui redditi , dei poteri di accertamento spettanti all' Amministrazione sulla base delle disposizioni di cui all' articolo 39 del Dpr 29.9.1973 , n. 600 / 1973 ( gli uffici non potranno quindi emettere accertamenti né analitici , né analitici - induttivi , né induttivi , per la gestione dell' attività tipica e ordinaria , ma solamente per le eventuali componenti di reddito straordinarie ) .
econo01 Secondo l' articolo 13 , comma 8 , del decreto , l' individuazione di tale criterio è rimessa alla libera determinazione delle parti in sede di esercizio ( o rinnovo ) di ciascuna opzione , con l' unico limite che le perdite non attribuite al soggetto consolidante possono , in ogni caso , essere imputate esclusivamente ai soggetti che le hanno generate .
econo01 Le norme attuative sono quelle poste dal decreto ministeriale 9 giugno 2004 , mentre le interpretazioni ufficiali in materia sono contenute nella circolare dell' Agenzia delle Entrate 20.12.2004 , n. 53 / E. Va altresì rammentato che : il modello per comunicare l' opzione è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 2.8.2004 , disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it una rettifica a tale modello è stata successivamente disposta e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.9.2004 il modello di dichiarazione " consolidato nazionale e mondiale " è stato approvato con provvedimento del direttore dell' Agenzia delle Entrate del 15.2.2005 il modello Unico 2005 - Società di capitali contiene il quadro GN , relativo alla determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato fiscale , sia nazionale che mondiale .
econo01 Il beneficio di un' aliquota inferiore al 33 per cento comporta , quindi , se preesistente , l' esclusione dal consolidato , se sopravvenuto , l' interruzione della tassazione di gruppo .
econo01 Nelle istruzioni ufficiali al modello per la comunicazione dell' opzione(3 ) , è stato previsto , nella casella " attribuzione perdite " della sezione " dati relativi alla società consolidata " , l' inserimento dei seguenti codici : 1. se le perdite sono attribuite al soggetto consolidante 2. se le perdite sono attribuite in modo proporzionale alle società che le hanno prodotte 3. in tutti i casi in cui il criterio adottato è diverso dalle precedenti modalità .
econo01 Nell' ipotesi prospettata , le società partecipanti alla tassazione di gruppo , avendo anticipato la chiusura dell' esercizio sociale al 30.6.2004 , devono presentare all' Agenzia delle Entrate il modello per la dichiarazione dei redditi del consolidato entro l' ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d' imposta , ovvero il 30.4.2005 .
econo01 ) qualora sia verificabile la sussistenza , fin dall' inizio del periodo di imposta , del requisito del controllo in capo al soggetto che si estingue ed a condizione che quest' ultimo non abbia esercitato l' opzione in qualità di consolidante " .
econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
econo01 Interruzione anticipata del consolidato - criterio per l' attribuzione delle perdite La comunicazione relativa all' avvenuto esercizio congiunto dell' opzione per il consolidato nazionale deve contenere , tra l' altro , l' indicazione relativa al criterio utilizzato per l' eventuale attribuzione delle perdite fiscali residue nelle ipotesi di interruzione anticipata della tassazione di gruppo o di mancato rinnovo dell' opzione alla scadenza del triennio ( articolo 5 , comma 1 , Dm 9.6.2004 ) .
econo01 L' omessa indicazione , in sede di presentazione del modello per la comunicazione dell' avvenuto esercizio dell' opzione , di uno dei codici indicati ( 1 , 2 , 3 ) , non determina tuttavia di per sé l' invalidità della comunicazione , causando solamente - alla luce del criterio generale , rispetto al quale l' attribuzione delle perdite alle società che le hanno prodotte riveste carattere meramente alternativo - l' effetto della permanenza delle perdite residue in capo al soggetto consolidante .
econo01 Alla situazione descritta ha posto rimedio l' articolo 16 del Dm 9.6.2004 , secondo il quale : - la società consolidante individua l' importo delle rettifiche di valore e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti che hanno determinato le svalutazioni stesse - la stessa consolidante comunica alle controllate il minore tra i due importi sulla base della comunicazione ricevuta , ciascuna consolidata rettifica i valori fiscali degli elementi dell' attivo patrimoniale e dei fondi di accantonamento del passivo del bilancio dell' ultimo esercizio ante-opzione , dandone comunicazione nell' apposito prospetto della dichiarazione ( ovvero nel quadro EC del modello Unico ) .
econo01 Secondo l' articolo 117 , in particolare , la società o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui all' articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
econo01 Ne consegue che , nel caso prospettato , la società A1 , fermo restando il possesso dei requisiti di cui all' articolo 117 , comma 1 , del Tuir , potrà esercitare l' opzione per il consolidato con D ed E , solo a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione .
econo01 3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
econo01 Entro 30 giorni dal verificarsi dell' evento interruttivo , il soggetto consolidante deve comunicare all' Agenzia delle Entrate la perdita di efficacia dell' opzione e l' importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto partecipante al consolidato , secondo le stesse modalità seguite all' atto della presentazione dell' originaria comunicazione per l' avvio del regime , ma ( cfr .
econo01 3 della circolare 53 / 2004 ) che , " ferma restando la possibilità di sindacare l' elusività delle operazioni di riorganizzazione societaria sulla base di giudizi formulati in relazione all' esame specifico del singolo caso concreto e basati sulla valutazione dell' operazione posta in essere nel suo complesso " , le operazioni che comportino una modifica dei requisiti previsti per l' accesso al regime della tassazione di gruppo , comprese quelle relative alla modifica della struttura della catena societaria al fine di realizzare situazioni di " controllo rilevante " , non possono automaticamente qualificarsi come elusive .
econo01 Secondo l' articolo 117 , in particolare , la società o l' ente controllante e ciascuna società controllata rientranti fra i soggetti Ires " commerciali " nazionali , fra i quali sussiste il rapporto di controllo " di diritto " , con i requisiti di cui all' articolo 120 , possono congiuntamente esercitare l' opzione per la tassazione di gruppo .
econo01 A1 , l' Agenzia delle Entrate afferma tuttavia che : il trasferimento delle partecipazioni detenute da A nelle consolidate D ed E alla beneficiaria A1 , comportando il venir meno del requisito del controllo , determina la fuoriuscita di D ed E dall' area di consolidamento di A e , conseguentemente , la produzione in capo alle medesime società degli effetti rettificativi di cui all' articolo 124 del Tuir(1 ) l' ipotesi di opzione in qualità di consolidante esercitata da una neocostituita sin dal primo esercizio è prevista dalla circolare 53 / E del 2004 , ove è precisato che l' opzione in qualità di controllante è di regola preclusa alle società neocostituite nel corso dell' esercizio , mentre potrà essere esercitata a partire dall' esercizio successivo a quello di costituzione ( entro il termine di cui all' articolo 119 , comma 1 , lettera d ) , del Testo unico .
econo01 Pertanto , l' adesione alla pfc , comportando la riduzione di 4 punti dell' aliquota Ires ( dal 33 al 29 per cento ) , causa l' esclusione o l' interruzione del consolidato fiscale nazionale .
econo01 Ai fini dell' Iva , all' ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica , tenendo conto dell' esistenza di operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali , l' aliquota media risultante dal rapporto tra l' imposta relativa alle operazioni imponibili , diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili , e il volume d' affari dichiarato .
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