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Il predetto Ente , quindi , chiedeva
l'
accesso ai documenti della procedura in questione e , avendo ottenuto risposta solo in parte positiva , in data 28.12.2006 ribadiva la propria istanza ex artt .
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Per le ragioni esposte , in conclusione , il Collegio ritiene che il ricorso possa essere accolto solo in parte , dovendo essere confermato l' annullamento del diniego opposto dal Commissario Straordinario del Governo , solo per quanto riguarda la denegata legittimazione del soggetto richiedente e
l'
astratta inidoneità della fase di esecuzione dell' appalto come possibile oggetto di diritto di accesso ; risulta invece fondato il richiamo , da parte del medesimo Commissario , dell' art .
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VI - nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2007 , con
l'
intervento dei Signori : Corte di cassazione Sezione I civile Sentenza 7 novembre 2003 , n. 16714 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Polizia stradale di Brancaleone contestava all' avvocato G.M. , in data 27 ottobre 1997 , la violazione dell' art .
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VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso l' accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè
l'
esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
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24 , comma 3 della legge n. 241 / 90 , con conseguente legittimità del diniego sotto tale profilo , in rapporto agli atti genericamente e cumulativamente indicati nell' istanza ; quanto alle spese giudiziali , infine , il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione , tenuto conto del solo parziale accoglimento delle ragioni difensive della parte appellante P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale , Sezione Sesta , accoglie in parte ,
l'
appello n. 6796 / 07 , specificato in epigrafe e , per l' effetto , annulla parzialmente la sentenza del TAR del Lazio n. 5938 / 07 del 14.6.2007 , nei termini di cui in motivazione ; Compensa le spese giudiziali .
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ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito
l'
Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
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VI , 10.4.2003 , n. 1925 , nonché art. 2 D.P.R. n. 184 / 06 cit ) , atti che possono essere sia conclusivi che interni , ma che debbono in ogni caso incidere in modo diretto sugli interessi del richiedente , che attraverso
l'
accesso è messo in grado di verificare la corretta ponderazione degli interessi coinvolti , nonchè l' esatta assunzione ed elaborazione dei dati decisionali assunti dall' Amministrazione ; il medesimo soggetto non può , invece , attivare forme di supervisione di un' attività , che si sospetta inefficiente o inefficace , o di cui si vuole verificare in via generale la legittimità ; in senso preclusivo di tale supervisione dispone , del resto , formalmente l' art .
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Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per
l'
accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela delle modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un
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Avverso la predetta sentenza , nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava
l'
interesse generale dell' Ente appellato alla tutela della risorsa idrica , spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio , mentre la tutela e l' uso della risorsa in questione , nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza delle Autorità di Bacino .
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Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro
l'
ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
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Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con
l'
interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
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ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto
l'
atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza
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De Michele ) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ( Sezione Sesta ) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 6796 / 07 , proposto dal COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE OPERE DI INTEGRAZIONE DELL'ACQUEDOTTO SELE-CALORE , GALLERIA DI VALICO CAPOSELE CONZA DETTA PAVONCELLI BIS , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma , via dei Portoghesi , 12 ; contro
l'
ENTE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CAMPANIA 1 CALORE IRPINO , in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso dagli Avv .
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I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici ,
l'
agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche .
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L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato l' interesse attuale ad una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per
l'
accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
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Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti , concernenti i lavori di completamento delle opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo
l'
interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
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III , n. 5938 / 07 ) , attraverso la quale veniva annullato un provvedimento di diniego ( n. 734 / CP in data 8.3.2007 , ribadito dall' Amministrazione dopo il ricorso avverso un precedente atto preclusivo , innanzi alla Commissione per
l'
accesso ai documenti amministrativi ) , con conseguente riconoscimento del diritto dell' Ente ricorrente di accedere alla documentazione richiesta .
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22 e seguenti L. n. 241 / 90 , con riferimento alla seguente documentazione : 1 ) ogni atto relativo all' affidamento dell' incarico di direzione dei lavori , compresa la nomina dei membri della Commissione giudicatrice e gli atti compiuti dalla stessa , incluso il contratto eventualmente siglato dall' affidatario ; 2 ) ogni atto relativo all' eventuale nomina di una Commissione di collaudo ; 3 ) ogni eventuale nomina di consulenti tecnici , compresa la procedura di relativa selezione ed ogni perizia eventualmente risultante da tale nomina ; 4 ) termini del contratto , eventualmente sottoscritto con
l'
appaltatore dei lavori , relativi alla Galleria " Pavoncelli bis " .
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Nella situazione in esame , appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale , come quello di cui si discute , sull' equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato
l'
intervento stesso , trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane ( senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva , tenuto conto delle complesse interconnessioni , che condizionano il regime di deflusso e di raccolta delle acque ) .
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L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità delle fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato
l'
interesse attuale ad una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per l' accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
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