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Altri autori invece hanno ravvisato nel nostro ordinamento molteplici norme , che sarebbero un' espressione del generale principio del divieto di abuso : l' articolo 833 sugli atti emulativi ; gli articoli 1175 e 1375 ; l' articolo 96 c.p.c , relativo al divieto di lite temeraria nel processo ; l' articolo 2043. La Cassazione prende posizione sull' argomento , riconoscendo all' abuso di diritto
il
ruolo di principio generale del diritto civile , con una sentenza esemplare per chiarezza e completezza .
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Il debitore e
il
creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza Art .
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Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso
il
fatto a risarcire il danno .
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Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto , obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il
danno .
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Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ,
il
giudice , su istanza dell' altra parte , la condanna , oltre che alle spese , al risarcimento dei danni , che liquida , anche d' ufficio , nella sentenza .
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Il giudice che accerta l' inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare , o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale , oppure iniziata o compiuta l' esecuzione forzata , su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l' attore o
il
creditore procedente , che ha agito senza la normale prudenza .
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La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente In ogni caso , quando pronuncia sulle spese ai sensi dell' articolo 91 ,
il
giudice , anche d' ufficio , può altresì condannare la parte soccombente al pagamento , a favore della controparte , di una somma equitativamente determinata .
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33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra
il
consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
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33 ( in grassetto le parti rilevanti ) Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed
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professionista si considerano vessatorie le clausole che , malgrado la buona fede , determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto .
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consumatore , risultante da un fatto o da un' omissione del professionista ; b ) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione
il
cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo
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professionista o di un' altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude
il
contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in
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inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere
il
diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di
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da parte del professionista ; c ) escludere o limitare l' opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista
il
doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando
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da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest' ultimo ; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere
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contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al
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; d ) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l' esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà ; e ) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest' ultimo non conclude il contratto o recede da esso , senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento ,
il
pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia il professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i )
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della somma corrisposta se è quest' ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere ; f ) imporre al consumatore , in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento , il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento , clausola penale o altro titolo equivalente d' importo manifestamente eccessivo ; g ) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto , nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute , quando sia
il
professionista a recedere dal contratto ; h ) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o
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senza un ragionevole preavviso , tranne nel caso di giusta causa ; i ) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che
il
prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in
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per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare
il
prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità
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tacita proroga o rinnovazione ; l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che
il
consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ;
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l ) prevedere l' estensione dell' adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto ; m ) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto , ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire , senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso ; n ) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione ; o ) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se
il
prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto ; p ) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d' interpretare una clausola qualsiasi del contratto ; q ) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l' adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità ; r ) limitare o escludere l' opponibilità dell' eccezione d' inadempimento da parte del consumatore ; s ) consentire al professionista
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