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buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI CIVILE Sentenza 14 aprile 27 maggio 2011 , n. 11791 ( Presidente Finocchiaro Relatore Segreto ) Svolgimento del processo Con provvedimento depositato il 21.9.2009 , la Commissione regionale di Disciplina di Firenze , ritenuta la responsabilità del notaio F.C. in ordine all' incolpazione di aver indebitamente trattenuto somme e titoli affidatigli da una Banca di credito cooperativo per il servizio cambiario , compromettendo la dignità ed il decoro della classe notarile , e di non aver prestato la collaborazione ai tentativi di amichevole composizione tentati dal consiglio dell' Ordine notarile di Firenze , in violazione dell' art .
buroc19 Avverso questa decisione proponeva reclamo il C.F. La corte di appello di Firenze , con sentenza depositata il 12.4.2010 , rigettava il reclamo .
buroc19 Avverso questa decisione proponeva reclamo il C.F. La corte di appello di Firenze , con sentenza depositata il 12.4.2010 , rigettava il reclamo .
buroc19 Avverso questa decisione proponeva reclamo il C.F. La corte di appello di Firenze , con sentenza depositata il 12.4.2010 , rigettava il reclamo .
buroc19 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il C. , che ha anche presentato memoria .
buroc19 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt .
buroc19 Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt .
buroc19 Il ricorrente lamenta il difetto di adeguata contestazione dell' illecito disciplinare , poiché l' estratto dell' adunanza consiliare del 16.12.2008 era privo delle conclusioni e l' atto integrativo del 16.4.2009 era privo dei requisiti idonei a costituire un atto di convalida e di contestazione degli addebiti .
buroc19 è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione , il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell' atto , alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( Cass .
buroc19 Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione , il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell' atto , alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( Cass .
buroc19 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delle regole generali che presiedono al procedimento disciplinare , nonché la nullità del procedimento disciplinare per vizio di composizione dell' organo e per violazione delle norme sull' imparzialità , nonché omessa motivazione , a norma dell' art .
buroc19 3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione delle regole generali che presiedono al procedimento disciplinare , nonché la nullità del procedimento disciplinare per vizio di composizione dell' organo e per violazione delle norme sull' imparzialità , nonché omessa motivazione , a norma dell' art .
buroc19 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
buroc19 360 n. 3 , 4 e 5 c.p.c. Secondo il ricorrente sussisterebbe la nullità del procedimento disciplinare perché tale procedimento è stato promosso dal Presidente del Consiglio notarile di Firenze , il quale avrebbe dovuto , invece , astenersi da tale attività , poiché aveva proceduto all' audizione di esso notaio e perché svolgeva attività professionale per la banca , denunziante i fatti oggetto del procedimento .
buroc19 5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell' art .
buroc19 5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell' art .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che , poiché il procedimento disciplinare non ha avuto luogo nel termine di giorni 30 successivi alla scadenza del termine per il deposito di memorie , ma successivamente , il mancato rispetto di tale termine ha determinato l' estinzione del procedimento .
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