buroc05 |
L' avvocato M. presentava ricorso amministrativo presso la Prefettura di Reggio Calabria l' 11 novembre 1997 , con
il
quale contestava il presupposto della violazione e chiedeva di essere ascoltato ai sensi dell' art .
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L' avvocato M. presentava ricorso amministrativo presso la Prefettura di Reggio Calabria l' 11 novembre 1997 , con il quale contestava
il
presupposto della violazione e chiedeva di essere ascoltato ai sensi dell' art .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava
il
decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) ,
il
27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava
il
ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale ,
il
15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e
il
26 febbraio 1999 gli perveniva il provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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Il 29 ottobre 1997 la Prefettura di Reggio Calabria emanava il decreto di sospensione della patente ( restituitagli in data nove dicembre 1997 ) , per mesi uno ( dal 27 ottobre al 27 novembre 1997 ) , il 27 febbraio 1998 invitava il ricorrente all' audizione personale , il 15 dicembre 1998 riceveva l' ordinanza-ingiunzione ( pur datata 10 settembre 1998 ) di pagamento della sanzione amministrativa e il 26 febbraio 1999 gli perveniva
il
provvedimento ( datato 29 ottobre 1997 ) di sospensione della patente di guida .
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buroc05 |
22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che : a )
il
provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia , senza attendere il suo ricorso , come previsto dall' art .
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buroc05 |
22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che : a ) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo
il
verbale della Polizia , senza attendere il suo ricorso , come previsto dall' art .
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22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che : a ) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia , senza attendere
il
suo ricorso , come previsto dall' art .
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buroc05 |
18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato
il
luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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buroc05 |
18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto
il
misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso
il
funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d )
il
decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
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3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999
il
Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
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buroc05 |
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con
il
primo motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione degli artt .
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buroc05 |
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso ( con
il
quale lamenta la violazione degli artt .
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buroc05 |
18 della l. 689 / 1981 e 7 della l. 241 / 1990 )
il
ricorrente deduce che la previsione del diritto all' audizione dell' interessato , stabilita dall' art .
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In ogni caso ,
il
provvedimento di sospensione della patente , inflitto solo due giorni dopo l' accertamento della violazione , sarebbe inesistente perché reso senza attendere il deposito di un ricorso amministrativo , in violazione dell' art .
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