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Corpus: scritto
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mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2006 , in quanto per il versamento
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riferimento alla scadenza valevole per il versamento della seconda rata di acconto
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scadenza di novembre si presta a essere il punto di riferimento naturale per il conguaglio
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sottolineare che la tempistica da rispettare per il versamento di quanto rideterminato ai fini
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sia avvalso della facoltà di posticipare il versamento ai 30 giorni successivi , ai
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2006 ( poiché erano tenuti a versare entro il 20 luglio ) , non risultavano obbligati
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saldo Ires e la prima rata di acconto entro il giorno 20 del sesto mese successivo a quello
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in vigore del decreto in esame ( e cioè il 4 luglio 2006 ) , il contribuente non era
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rata non superi l' importo di 103 euro ; il 40 per cento di quanto dovuto è versato
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maggiorazione dello 0,40 per cento . Pur essendo il versamento concretamente effettuato in
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essere rideterminato e così versato per il 40 per cento già a partire dalla prima
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rideterminare anche l' acconto Irap , ed è appena il caso di sottolineare che , anche a tali
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facoltà di versare quanto dovuto entro il trentesimo giorno successivo ai termini
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tali fini , non rileva la circostanza che il contribuente si sia avvalso della facoltà
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base a disposizioni di legge , approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine
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siano scaduti i termini per effettuare il versamento alla data di entrata in vigore
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entro il 30 giugno 2006 , in quanto per il versamento rileva comunque la data del
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2005 - 31 luglio 2006 , versa normalmente il saldo Ires e la prima rata di acconto entro
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deve , comunque , essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo a quello
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Conclusioni In merito a quest' ultimo esempio , è il caso di sottolineare che la tempistica
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