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Nella fattispecie in commento non si ravvisa , nell' operazione di scissione , la volontà di perseguire una migliore gestione di due distinte attività sociali , bensì la semplice volontà di alcuni soci di uscire dalla compagine sociale , in quanto nell' istanza viene , infatti , sostenuto che "
i
soci C e B non prestano attività nelle due aziende alberghiere e hanno espresso la volontà di uscire dalla compagine sociale " .
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La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti ,
i
fatti e i negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
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2 ) L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti ,
i
fatti e i negozi di cui al comma 1 , applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse , al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all' amministrazione .
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Al fine di porre in essere l' operazione di scissione societaria parziale ,
i
soci hanno preso a base la perizia di stima redatta in data 2 novembre 2005 , dalla quale emerge un valore dell' azienda di 2 milioni e 380-mila euro complessivi , di cui un terzo da attribuire al ramo aziendale di affittacamere .
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Pertanto ,
i
soci desidererebbero operare una ristrutturazione aziendale ponendo in essere una scissione parziale non proporzionale della società in continuità di valori contabili , a seguito della quale verrebbe trasferita a una società di nuova costituzione ( che rivestirebbe la forma giuridica di società in accomandita semplice ) il ramo aziendale svolgente l' attività di affittacamere .
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2 ) L' amministrazione finanziaria disconosce
i
vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti , i fatti e i negozi di cui al comma 1 , applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse , al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all' amministrazione .
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In virtù di tale disposizione , dunque , atti , fatti e negozi , anche collegati tra loro , posti in essere nell' ambito di operazioni di riorganizzazione societaria e di altre specifiche operazioni tassativamente individuate , privi di valide ragioni economiche e diretti ad aggirare obblighi o divieti posti dall' ordinamento tributario al fine di conseguire riduzioni d' imposta o indebiti rimborsi , vengono resi inopponibili all' Amministrazione finanziaria che può disconoscerne
i
vantaggi tributari conseguiti , pur rimanendo validi tra le parti e nei confronti di altri soggetti terzi .
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La scissione societaria , dunque , per la particolare attitudine a un utilizzo strumentale , motivato dal conseguimento di indebiti risparmi d' imposta , ispira , infatti , il contenuto della norma antielusiva generale , recata dall' articolo 37-bis del Dpr 600 / 73 , la quale , ai primi due commi , prevede testualmente : 1 ) Sono inopponibili all' amministrazione finanziaria gli atti , i fatti e
i
negozi , anche collegati tra loro , privi di valide ragioni economiche , diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall' ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d' imposte o rimborsi altrimenti indebiti .
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2 ) L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti , i fatti e
i
negozi di cui al comma 1 , applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse , al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all' amministrazione .
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] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e
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relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
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86 , comma 1 , lett. c ) e comma 3 , del Tuir " , nel caso in esame
i
fattori di criticità rilevati depongono per la condanna della soluzione addotta come non elusiva in quanto le ragioni addotte a sostegno dell' operazione prospettata evidenziano come il reale intento dell' operazione stessa sia quello di evitare la liquidazione delle quote sociali perché troppo onerosa .
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Considerando che il Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive , in più di un parere - ex multis
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pareri n. 4 / 1999 , n. 29 / 1999 e n. 4 / 2000 - ha sostenuto che " la scissione [ ...
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17 e 18 del 2003 ) che il giudizio deve essere condotto principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l' operazione - ovvero nella fattispecie in parola la società oggetto di scissione e la beneficiaria - senza avere riguardo ai benefici economici che soggetti diversi , tra i quali
i
soci , potrebbero trarne .
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17 e 18 del 2003 ) che il giudizio deve essere condotto principalmente con riferimento ai soggetti che pongono in essere l' operazione - ovvero nella fattispecie in parola la società oggetto di scissione e la beneficiaria - senza avere riguardo ai benefici economici che soggetti diversi , tra
i
quali i soci , potrebbero trarne .
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Non esistono , infatti , contrasti tra
i
soci che impediscano la normale attività né l' intento di perseguire una migliore gestione dell' attività imprenditoriale ( la società beneficiaria di nuova costituzione non eserciterà direttamente l' attività di gestione dell' albergo , ma si limiterà a stipulare con la società scissa un contratto di affitto di azienda , di durata " da determinarsi " , dell' attività di affittacamere ) .
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