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econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 Se il corrispettivo della cessione è costituito da beni ammortizzabili e questi vengono iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti è considerata plusvalenza il solo conguaglio in denaro eventualmente pattuito .
econo19 ( comma II-bis ) l' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , la possibilità di assoggettare a imposta sostitutiva del 19 per cento ( in origine , prima della modificazione apportata dall' articolo 6 della legga 21 novembre 2000 n. 342 , del 27 per cento ) le plusvalenze realizzate mediante la cessione di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni e determinate secondo i criteri previsti dall' articolo 54 del Tuir ( I comma ) .
econo19 Per i conferimenti di aziende situate nel territorio dello Stato , le cennate disposizioni del Dlgs n. 358 / 1997 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente nel territorio stesso .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio
econo19 dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o
econo19 al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
econo19 Nei primi due casi , sono computati anche i voti spettanti a società controllate , a società fiduciarie e a persone interposte ; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi .
econo19 Nei primi due casi , sono computati anche i voti spettanti a società controllate , a società fiduciarie e a persone interposte ; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi .
econo19 n. 358 / 1997 , la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e / o il conferitario è un soggetto non residente .
econo19 n. 358 / 1997 , la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e / o il conferitario è un soggetto non residente .
econo19 Restano in ogni caso esclusi i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati fuori dall' esercizio di imprese commerciali .
econo19 Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario , atteso che quest' ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti , a fine esercizio , sulla base dell' articolo 71 del Tuir .
econo19 Per il conferitario , i beni rilevano dunque in base al valore a essi attribuito nelle proprie scritture contabili .
econo19 Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
econo19 I regimi di tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario , secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento .
econo19 I regimi di tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario , secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento .
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