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permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato i lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta
i
fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda , concedendo ad entrambi i doppi benefici di legge .
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44 , lett. a ) , D.P.R. n. 380 / 2001 ( poiché , quali legali rappresentanti , rispettivamente , delle società cooperative a r.l. " Giove " e " Saturno " - titolari di permessi a costruire per la realizzazione di edifìci in via Lazzerini di Sesto Fiorentino ed avendo appaltato
i
lavori alla s.p.a. " Mugello Lavori " , la quale a sua volta aveva subappaltato l' esecuzione delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute
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delle opere in cemento armato alla s.r.l. " Costruzioni F.lli V. " - omettevano di produrre tempestivamente il DURC ( documento unico di regolarità contributiva ) della subappaltatrice , così da provocare la sospensione dell' efficacia dei predetti permessi a costruire - in Sesto Fiorentino , lavori iniziati il 19.2.2008 e documento depositato il 25.3.2008 ) e , avendo giuridicamente ricondotto alla norma sanzionatrice anzidetta i fatti originariamente contestati quali violazione della lettera b ) del D.P.R. n. 380 / 2001 , riconosciute circostanze attenuanti generiche , condannava ciascuno alla pena di euro 2.000,00 di ammenda , concedendo ad entrambi
i
doppi benefici di legge .
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La legge regionale n. 1 / 2005 ( Norme per il governo del territorio ) - a giudizio del giudice di merito - " costituisce uno strumento urbanistico ed è anzi lo strumento-cardine del governo del territorio nella Regione Toscana " , e gli imputati , attraverso la loro condotta intempestiva , hanno violato una prescrizione fondamentale , stabilita anche per finalità di governo del territorio ed avente natura sostanziale perché da essa dipende l' efficacia del titolo abilitativo , ovvero la possibilità di eseguire
i
lavori autorizzati .
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Pertanto
i
lavori eseguiti sono abusivi , in quanto eseguiti in presenza di un titolo inefficace " .
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Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati , il quale - sotto
i
profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito ; la impossibilità di ricomprendere la condotta contestata ai suoi assistiti nella previsione incriminatrice di cui alla lettera a ) dell' art .
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Tale fattispecie penale trova
i
propri precedenti normativi nell' art .
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CorDIC
Corpora Didattici Italiani di Confronto