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buroc35 2 ) Trattamento IVA delle prestazioni mediche secondo la Corte di Giustizia La Corte di Giustizia con le sentenze in rassegna ( cause 307 / 01 e 212 / 01 ) , pronunciate a seguito di controversie insorte in Austria e Gran Bretagna , ha affermato che il richiamato art. 13 , parte A , n. 1 , lett. c ) , non esenta l' insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell' esercizio delle professioni mediche e paramediche ma solo quelle corrispondenti alla nozione " di prestazioni mediche " che deve assumere , ai fini dell' esenzione , un significato autonomo rispetto al complesso delle attività rese nell' ambito di tali professioni .
buroc35 Tuttavia la Corte ha precisato che anche le prestazioni effettuate a fini profilattici possono beneficiare dell' esenzione essendo ciò conforme all' obiettivo comune delle esenzioni previste dall' art .
buroc35 Così la Corte ha escluso che possano rientrare nell' esenzione le perizie mediche la cui realizzazione , sebbene " faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica , come l' esame fisico del paziente o l' esame della sua cartella clinica " , persegue " lo scopo principale di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui " .
buroc35 Poiché l' interpretazione della Corte ha interessato i requisiti oggettivi che una prestazione medica o paramedica deve possedere per essere qualificata esente da IVA , non risulta in alcun modo intaccato il principio - che inerisce l' aspetto soggettivo - espresso dalla lettera c ) dell' art .
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