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buroc19 È giurisprudenza costante di questa Corte che nell' ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 , n. 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 art. 144 una fattispecie normativa cosiddetta " in bonam partem " , dotata di propria autonomia concettuale e giuridica , ed idonea ad integrarsi con la sussunzione di circostanze socialmente rilevanti e tali corrispondere , di fatto , alle circostanze attenuanti generiche del diritto penale , senza che tale procedimento penale realizzi gli estremi della c.d. integrazione analogica .
buroc19 Sennonché nella fattispecie non è questo che nella contestazione e nella decisione ha integrato il fatto addebitato .
buroc19 Il riferimento all' eco negativo nella comunità di Lastra a Signa non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito ( costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi ) aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità .
buroc19 Nella fattispecie la corte di merito ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi , adottando congrua motivazione nei termini di sufficienza sopra indicati .
buroc19 Il riferimento all' eco negativo nella comunità di Lastra a Signa non integra un nuovo o diverso episodio di illecito disciplinare ma indica solo come il suddetto fatto di illecito ( costituito dal non giustificato trattenimento di denaro e di documenti di terzi ) aveva effetti di risonanza maggiore per il fatto che si era verificato in una piccola comunità .
buroc19 3 c.p.c. , così come nell' ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 , n. 5 , c.p.c. , è necessario che la parte , in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso , evidenzi in forma adeguata " gli elementi di giudizio in fatto " di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice " a quo " perché asseritamente erroneo , o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice ; pertanto , la parte deve riportare nell' atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi , bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti , nonché il testo integrale di essi o , quantomeno , della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto ( Cass .
buroc19 Qui , quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo , ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all' incolpatole cioè la rilevanza del luogo di consumazione dell' illecito ascritto , che era un piccolo comune .
buroc19 Qui , quindi non si tratta della contestazione postuma di un fatto nuovo , ma della rilevanza assegnata ad un fatto già noto all' incolpatole cioè la rilevanza del luogo di consumazione dell' illecito ascritto , che era un piccolo comune .
buroc19 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume il ricorrente che erroneamente la corte ha ritenuto che sussistesse tale mancanza di collaborazione per non avere esso incolpato fatto pervenire al Consiglio dell' ordine entro 15 giorni dalla contestazione alcun scritto difensivo .
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