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La ripartizione tra i singoli Stati membri dovrebbe
essere
effettuata secondo una formula specifica .
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Attrarre a tassazione il reddito del soggetto residente , ovunque prodotto ( principio della tassazione su base mondiale o worldwide principle sembra
essere
l' approccio finora preferito ( sebbene non manchino remore in merito ) .
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In tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla Ccctb , che sembra anch'essa poter
essere
mutuata dall' articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse .
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Reddito di fonte extra comunitaria prodotto da società residente Esempio 2 Società residente che opera in un contesto globale ( anche ) tramite So Nel caso in cui una società residente consegua profitti ( possibilmente operando anche tramite stabili organizzazioni ) al di fuori dell' Unione europea , rimane dibattuta la questione se tale reddito debba o meno
essere
incluso nella base consolidata comune .
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Occorre però evidenziare che , nell' ambito dell' Unione europea esistono alcuni Stati il cui sistema fiscale è impostato sulla base del territorial principle ( ad esempio la Francia limitatamente all' imposta societaria ) , e in tali casi , la svolta imposta in sede comunitaria potrebbe
essere
considerata un' ingerenza eccessiva sulle scelte sostanziali di politica fiscale nazionale .
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Certamente potrebbe
essere
ripartito anche il credito d' imposta , tramite , ad esempio , l' utilizzo della stessa formula impiegata per la ripartizione della base consolidata comune , pur tuttavia dovendo osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria dall' aliquota fiscale .
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Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione della base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria , dovrebbe
essere
lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito della giurisdizione Ccctb la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
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Inoltre , non si può far a meno di notare che , ai sensi del paragrafo 4 dell' articolo 7 del Modello Ocse , il metodo di ripartizione debba comunque
essere
conforme agli altri principi contenuti nel medesimo articolo e quindi , in primis , all ' " arm's lenght principle " .
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Qualora , difatti , si decidesse che i profitti di più stabili organizzazioni di una impresa non residente debbano
essere
comunque consolidati e ripartiti in base alle formule prestabilite della Ccctb , il risultato della ripartizione con tutta probabilità non sarà conforme in ogni singolo Stato membro ad una allocazione " at arm's lenght " .
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Allorché gli utili allocati in base alla ripartizione Ccctb siano invece superiori a quelli attribuibili " at arm's lenght " , dovrebbe piuttosto
essere
previsto un sistema di compensazione da parte degli altri Stati membri partecipanti .
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