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econo39 La ripartizione tra i singoli Stati membri dovrebbe essere effettuata secondo una formula specifica .
econo39 Attrarre a tassazione il reddito del soggetto residente , ovunque prodotto ( principio della tassazione su base mondiale o worldwide principle sembra essere l' approccio finora preferito ( sebbene non manchino remore in merito ) .
econo39 In tal caso è opportuno che venga chiaramente data un definizione comune di stabile organizzazione tra gli Stati aderenti alla Ccctb , che sembra anch'essa poter essere mutuata dall' articolo 5 del Modello di Convenzione Ocse .
econo39 Reddito di fonte extra comunitaria prodotto da società residente Esempio 2 Società residente che opera in un contesto globale ( anche ) tramite So Nel caso in cui una società residente consegua profitti ( possibilmente operando anche tramite stabili organizzazioni ) al di fuori dell' Unione europea , rimane dibattuta la questione se tale reddito debba o meno essere incluso nella base consolidata comune .
econo39 Occorre però evidenziare che , nell' ambito dell' Unione europea esistono alcuni Stati il cui sistema fiscale è impostato sulla base del territorial principle ( ad esempio la Francia limitatamente all' imposta societaria ) , e in tali casi , la svolta imposta in sede comunitaria potrebbe essere considerata un' ingerenza eccessiva sulle scelte sostanziali di politica fiscale nazionale .
econo39 Certamente potrebbe essere ripartito anche il credito d' imposta , tramite , ad esempio , l' utilizzo della stessa formula impiegata per la ripartizione della base consolidata comune , pur tuttavia dovendo osservare che la ripartizione potrà non coincidere con l' ammontare del credito che ogni Stato membro avrebbe concesso in relazione alla propria dall' aliquota fiscale .
econo39 Reddito di società non residente di fonte comunitaria Conflittualità tra l' attribuzione dei profitti alle SO secondo i principi OCSE e i criteri di ripartizione della base consolidata comune Per evitare l' instaurarsi di una possibile situazione discriminatoria , dovrebbe essere lasciata anche ad una società non residente con più stabili organizzazioni nell' ambito della giurisdizione Ccctb la possibilità di consolidare il reddito complessivamente prodotto in un' unica base imponibile comune .
econo39 Inoltre , non si può far a meno di notare che , ai sensi del paragrafo 4 dell' articolo 7 del Modello Ocse , il metodo di ripartizione debba comunque essere conforme agli altri principi contenuti nel medesimo articolo e quindi , in primis , all ' " arm's lenght principle " .
econo39 Qualora , difatti , si decidesse che i profitti di più stabili organizzazioni di una impresa non residente debbano essere comunque consolidati e ripartiti in base alle formule prestabilite della Ccctb , il risultato della ripartizione con tutta probabilità non sarà conforme in ogni singolo Stato membro ad una allocazione " at arm's lenght " .
econo39 Allorché gli utili allocati in base alla ripartizione Ccctb siano invece superiori a quelli attribuibili " at arm's lenght " , dovrebbe piuttosto essere previsto un sistema di compensazione da parte degli altri Stati membri partecipanti .
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