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Come si è anticipato , all' udienza presidenziale possono e debbono
essere
attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti di volontaria giurisdizione .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno
essere
modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà
essere
formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve
essere
ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può
essere
limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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4 n. 7 legge divorzio ) , il legislatore non ha imposto alle parti una completa ed anticipata discovery delle loro difese , consentendo un più compiuto loro dispiegamento nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. La ragione di tale scelta è , evidentemente , correlata alla auspicata e rafforzata funzione conciliativa dell' udienza presidenziale , che potrebbe
essere
seriamente pregiudicata proprio da un prematuro ingresso nel procedimento di domande ed eccezioni inevitabilmente destinate ad irrigidire le posizioni processuali e personali delle parti ( si pensi , ad esempio , alle richieste di addebito della separazione ovvero alle pretese , peraltro spesso poi dichiarate inammissibili in limine litis , attinenti le sorti dei patrimonio comune dei coniugi ) .
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Un primo problema che ci si può porre è quello relativo al momento processuale in cui tale scelta può
essere
concretamente operata ed al contenuto delle conclusioni che in tal caso le parti sono chiamate a precisare .
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189 c.p.c. , dovrebbero
essere
precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione di una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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Penso con sgomento alla teorica possibilità che , in tali materie e soprattutto in tema di figli minori , possano
essere
adottate , magari addirittura pressoché contemporaneamente , decisioni di segno diverso se non del tutto contrapposte .
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L' eventuale riunione dei giudizi , in sé idonea ad evitare decisioni contrastanti , non solo appare difficilmente compatibile con i tradizionali schemi processuali , ma comporterebbe la forzata sovrapposizione di questioni che , nella mente originaria del legislatore , avrebbero dovuto
essere
affrontate con tempistiche e scansioni sicuramente differenziate .
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Un' ultimo rimedio potrebbe per avventura
essere
individuato nella possibile declaratoria di cessazione della materia del contendere nel giudizio attinente le residue domande introdotte con la separazione .
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167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più
essere
proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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Tale conclusione potrebbe da alcuni
essere
invocata laddove , come nell' ipotesi qui esaminata , l' omissione sia addirittura imputabile all' organo giudiziario .
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Tale ultima previsione , come è noto , disciplina i procedimenti di modificazione di tutte le condizioni della separazione ( mentre la modificazione delle condizioni del divorzio continua ad
essere
disciplinata dall' art .
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Unite 16.1.1991 n. 381 ) ha introdotto il foro facoltativo del giudice del luogo in cui deve
essere
eseguita l' obbligazione dedotta in giudizio .
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La domanda congiunta può
essere
proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
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4. Nel ricorso deve
essere
indicata l' esistenza dei figli legittimi , legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio .
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L' ordinanza del presidente può
essere
revocata o modificata dal giudice istruttore .
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9. Tra la data dell' ordinanza , ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere
notificata al convenuto non comparso , e quella dell' udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all' articolo 163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà .
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L' ordinanza deve contenere l' avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all' articolo 167 del codice di procedura civile e che oltre il termine stesso non potranno più
essere
proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d' ufficio .
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