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buroc05 22 della l. 689 / 1981. Con lo stesso si lamentava del fatto che : a ) il provvedimento di sospensione della patente era stato preso soli due giorni dopo il verbale della Polizia , senza attendere il suo ricorso , come previsto dall' art .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
buroc05 18 della l. 689 / 1981 ; b ) nel verbale e nel decreto di sospensione della patente non era indicato il luogo ove era posto il misuratore autovelox né l' ora della violazione ; c ) fosse difettoso il funzionamento delle apparecchiature ; d ) il decreto di sospensione della patente di guida era stato notificato ben 15 mesi dopo la sua adozione , in violazione dell' art .
buroc05 3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
buroc05 3. Con sentenza in data 15 dicembre 1999 il Tribunale di Locri , riuniti i procedimenti , rigettava le opposizioni rilevando che nessuna irregolarità era ravvisabile sia nel verbale di contestazione che nella procedura di adozione dei provvedimenti impugnati ( mentre l' audizione personale dell' opponente aveva avuto luogo , con riferimento alla adozione del provvedimento pecuniario , in relazione al provvedimento di sospensione della patente di guida lo stesso incombente non era previsto ) .
buroc05 Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999 , l' ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. 4. Con il quarto motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione dell' art .
buroc05 Il provvedimento di sospensione della patente era stato notificato il 26 febbraio 1999 , l' ordinanza-ingiunzione il 15 dicembre 1998 , mentre la violazione era avvenuta il 27 ottobre 1997. 4. Con il quarto motivo di ricorso ( con il quale lamenta la violazione dell' art .
buroc05 In effetti , il ricorrente afferma che l' adozione del provvedimento di sospensione venne adottato solo due giorni dopo la presunta violazione amministrativa e che la patente gli sarebbe stata restituita a sanzione espiata , una diecina di giorni dopo la scadenza del periodo interdetto ( che era di un mese ) ( la qual cosa , se fondata , costituirebbe indubbia violazione della regola posta nell' art .
buroc05 142 c.d.s. Non quella riguardante la mancata acquisizione della fotografia , ove era stata rilevata la violazione , atteso che il verbale di accertamento dell' infrazione ( Cassazione 7667 / 1997 ) fa piena prova fino a querela di falso , dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e descritti senza margini di apprezzamento , nonché della sua provenienza dal pubblico ufficiale .
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