econo01 |
della società A , consolidante di B , C , D | ed | E , la quale pone in essere un scissione |
econo01 |
e C , e il gruppo A1 , che controlla D | ed | E. Per quanto disposto dall' articolo 11 |
econo01 |
partecipazioni detenute da A nelle consolidate D | ed | E alla beneficiaria A1 , comportando il |
econo01 |
controllo , determina la fuoriuscita di D | ed | E dall' area di consolidamento di A e , |
econo01 |
controllo in capo al soggetto che si estingue | ed | a condizione che quest' ultimo non abbia |
econo01 |
esercitare l' opzione per il consolidato con D | ed | E , solo a partire dall' esercizio successivo |