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Affido condiviso Legge 8 febbraio 2006 n. 54 PROFILI PROCESSUALI ( Aiaf Lombardia , Monza , 7 giugno 2007 )
di
Piero Calabrò 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale - 2. La sentenza parziale di separazione e il giudizio divorzile - 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. - 4. La competenza ai sensi degli artt .
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Affido condiviso Legge 8 febbraio 2006 n. 54 PROFILI PROCESSUALI ( Aiaf Lombardia , Monza , 7 giugno 2007 ) di Piero Calabrò 1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale - 2. La sentenza parziale
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separazione e il giudizio divorzile - 3. L' ordinanza ex art. 709 c.p.c. - 4. La competenza ai sensi degli artt .
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1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti
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separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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1. L' avvio del procedimento e la natura pre-contenziosa dell' udienza presidenziale Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli
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divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure
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attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti
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separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e
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divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure di attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema
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agevole comprensione .
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È a tutti ben chiaro che , ora , nel processo della famiglia all' udienza presidenziale è attribuita natura pre-contenziosa ( non essendo , in tale sede , imposta la formale costituzione in giudizio della parte resistente , né prevista la maturazione
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decadenze procedurali ) e che , invece , le domande ed eccezioni delle parti troveranno un adeguato sfogo processuale nella successiva fase innanzi al G.I. ( ove è sostanzialmente riproposto , quanto al rito , lo schema ordinario del processo civile ) .
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Come si è anticipato , all' udienza presidenziale possono e debbono essere attribuite natura e caratteristiche processuali pre-contenziose , attesa l' evidente sua atipicità rispetto ai giudizi strictu sensu contenziosi ed ai procedimenti
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volontaria giurisdizione .
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A quest' ultima , in effetti , non è richiesta una immediata e formale costituzione in giudizio , bensì la semplice comparizione ( la cui mancanza non è sanzionata da alcun provvedimento del magistrato , tantomeno dalla dichiarazione
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contumacia ) .
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709 c.p.c. , pena tutte le decadenze
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cui all' art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale :
di
talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza di cui all' art .
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Dunque , le deduzioni difensive svolte innanzi al Presidente ben potranno essere modificate , del tutto o in parte , nella successiva fase contenziosa innanzi al G.I. Non solo , ma nessuna decadenza può formarsi , per la parte resistente , nella fase presidenziale : di talchè , ad esempio , nel giudizio divorzile l' eventuale eccezione avente ad oggetto la riconciliazione dei coniugi ben potrà essere formalmente sollevata soltanto innanzi al G.I. nel termine concesso dall' ordinanza
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cui all' art .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità
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depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo
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renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto di citazione .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario
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un ordinario atto di citazione .
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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario di un ordinario atto
di
citazione .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento
di
separazione o di divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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Ciò significa , a mio parere , che la stessa parte ricorrente deve considerarsi come ritualmente già costituita in giudizio mediante il deposito e la iscrizione a ruolo del ricorso che , come atto introduttivo del procedimento di separazione o
di
divorzio , deve essere ovviamente sottoscritto dal difensore munito di procura alle liti e , quanto al contenuto , può essere limitato alla sola esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata ( art. 708 c.p.c. ; l' art .
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