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se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite
di
cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state
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Nozione di " partecipazioni di controllo o di collegamento " L' articolo 2359 del codice civile , che reca la nozione civilistica di controllo e
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collegamento tra società , non ha subito innovazioni a opera del Dlgs di riforma del diritto societario del 17 gennaio 2003 , n. 6. In sintesi , tale articolo dispone che sono considerate società controllate : le società in cui un' altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell' assemblea ordinaria le società in cui un' altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un' influenza dominante nell' assemblea ordinaria le società che sono sotto l' influenza dominante di un' altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa .
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plusvalenze , compreso il valore
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avviamento , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione , anche concorsuale , di imprese commerciali esercitate da più di cinque anni " .
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Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o
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imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano
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comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché
di
altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia
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I regimi di tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario , secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o
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collegamento .
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dell' imposta sostitutiva di cui al decreto legislativo 8 ottobre 1997 , n. 358 , e successive modificazioni , e della possibilità dallo stesso decreto prevista di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell' imputazione dei disavanzi da annullamento e da concambio derivanti da operazioni di fusione e scissione ; mantenimento e razionalizzazione dei regimi
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neutralità fiscale e di determinazione del reddito imponibile previsti dallo stesso decreto legislativo e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 544 , al fine di renderli coerenti alle logiche della disciplina recata dalla riforma " [ ...
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I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate , iscritte in bilancio a norma dell' articolo 2426 n. 4 ) , del codice civile o
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leggi speciali , non concorrono alla formazione del reddito , per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte .
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Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso
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conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
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Se il conferimento avviene nel corso del periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo
di
imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto di lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario ,
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attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso
di
: azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
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cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché
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diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
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I regimi
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tassazione applicabili I regimi di tassazione attualmente applicabili per i conferimenti sono i seguenti : ordinario , secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito d' impresa opzionale , consistente nell' applicazione alle plusvalenze da conferimento dell' imposta sostitutiva di cui all' articolo 1 del Dlgs n. 358 / 1997 , ove ricorrano le condizioni ivi previste del possesso triennale dell' azienda ovvero dell' iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie degli ultimi tre bilanci delle partecipazioni di controllo o di collegamento .
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periodo di imposta : gli ammortamenti dei beni conferiti sono effettuati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all' esercizio in corso al momento del conferimento ai giorni che intercorrono tra l' inizio del periodo di imposta e la data di conferimento le spese di manutenzione e le altre previste dall' articolo 67 , VII comma , del Tuir , sostenute nell' esercizio di conferimento , sono deducibili nei limiti ivi previsti i fondi di previdenza , nonché quelli di trattamento di fine rapporto , costituiti dalla conferente , si trasferiscono al soggetto conferitario se è stato trasferito anche il rapporto
di
lavoro cui afferiscono gli accantonamenti al fondo rischi su crediti o al fondo svalutazione crediti e al fondo rischi su cambi , relativi ai crediti conferiti , non sono trasferiti al soggetto conferitario , atteso che quest' ultimo provvederà a effettuare tale valutazione sui crediti trasferiti , a fine esercizio , sulla base dell' articolo 71 del Tuir .
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Le disposizioni del I comma non si applicano e il valore di realizzo è determinato ai sensi dell' articolo 10 ( determinazione dei redditi e delle perdite , attuale articolo 9 ) nel caso di conferimento di partecipazioni di controllo o
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collegamento prive dei requisiti per l' esenzione se le partecipazioni rivenute non sono anch'esse prive di tali requisiti , senza considerare quello di all' articolo 99 , I comma , lettera a ) ( ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione , considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente ) ( nuovo comma I-bis ) .
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Restano in ogni caso esclusi i conferimenti di partecipazioni di controllo o
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collegamento effettuati fuori dall' esercizio di imprese commerciali .
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acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e
di
ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
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Il primo comma dell' articolo in esame dispone che , ai fini dell' applicazione delle disposizioni
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cui all' articolo 98 , fatti salvi i casi di esenzione di cui al successivo articolo 99 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni , ricevute in cambio dell' oggetto conferito , nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle
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cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
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Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore
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tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
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