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709 c.p.c. Quanto alla parte ricorrente , la medesima norma consente la possibilità di depositare innanzi al G.I. una semplice memoria integrativa del ricorso , allo scopo di renderlo conforme , ove così non fosse ab origine , al contenuto minimo necessario
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un ordinario atto di citazione .
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10. Con l' ordinanza
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cui al comma 8 , il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa , che deve avere il contenuto di cui all' articolo 163 , terzo comma , numeri 2 ) , 3 ) , 4 ) , 5 ) e 6 ) , del codice di procedura civile e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167 , primo e secondo comma , dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio .
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Il tribunale , sentiti i coniugi , verificata l' esistenza dei presupposti
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legge e valutata la rispondenza delle condizioni all' interesse dei figli , decide con sentenza .
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295 c.p.c. , ai fini della sospensione dovrebbe sussistere un rapporto
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pregiudizialità tecnica tra i due giudizi , che non è sempre agevolmente riscontrabile nei casi ipotizzati ( laddove sono , invece , presenti mere ragioni di opportunità ) .
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14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza
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primo grado è provvisoriamente esecutiva .
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di una disposizione ad hoc , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , omessa la concessione dei termini di cui al sesto comma della predetta norma , può autorizzare la precisazione delle conclusioni limitatamente alla sola pronunzia di separazione : in tal caso , il Collegio emetterà sentenza non definitiva nonchè contestuale ordinanza di rimessione della causa innanzi al G.I. e di assegnazione dei termini anzidetti ; - alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il G.I. , ove ne ravvisasse l' opportunità , potrà concedere alle parti i termini
di
cui all' art .
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5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo
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puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione , di una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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163 n. 7 c.p.c. , in quanto non reputato imprescindibile perchè meramente riproduttivo
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una disposizione di legge .
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5 legge 898 / 70. Oppure , sempre a scopo di puro esempio , alla persistente pendenza , nella causa di separazione e nel giudizio divorzile , di questioni in sé non duplicabili ma suscettibili di incidere in modo inevitabile su entrambi i procedimenti , quali : - l' addebitabilità della separazione ( idonea ad incidere sull' assegno divorzile ) ; - l' eccepita riconciliazione ( idonea ad estinguere il procedimento di separazione ) ; - la legittima instaurazione , dopo la separazione ,
di
una convivenza more uxorio ( idonea ad influire sul godimento della casa coniugale ) .
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La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o
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domicilio dell' uno o dell' altro coniuge .
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Si pensi , a titolo meramente esemplificativo , alla contemporanea pendenza , in giudizi diversi ed autonomi
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separazione e di divorzio , delle seguenti questioni : - affidamento e mantenimento dei figli ; - assegnazione della casa coniugale ; - richiesta di uno dei coniugi di un contributo al proprio mantenimento ex art. 156 c.c. e di un assegno ai sensi dell' art .
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Sono note e risapute le snervanti diatribe e le poco utili divisioni interpretative che , prima della approvazione della Legge n. 54 del 2006 , hanno ad esempio riguardato l' applicazione delle norme procedurali e la loro diversificazione nei procedimenti di separazione ed in quelli di divorzio : valga , per tutte , l' annosa querelle introdotta dai fautori del c.d. rito ambrosiano rispetto agli approdi interpretativi più tradizionali , con particolare riferimento all' udienza presidenziale ed a quella immediatamente successiva innanzi al G.I. Il nuovo rito della famiglia ha , opportunamente , introdotto una benefica semplificazione delle stesse procedure
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attivazione del giudizio , unificando nel rito i procedimenti di separazione e di divorzio , mediante uno schema di agevole comprensione .
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Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato
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mente o legalmente incapace .
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14. Per la parte relativa ai provvedimenti
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natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva .
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2. La sentenza parziale di separazione e il giudizio divorzile Le vie riformatrici , come quelle dell' inferno , sono spesso lastricate
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buone intenzioni .
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Nel risolvere uno dei numerosi conflitti di competenza tra Tribunale per i Minorenni e Tribunale ordinario sottoposti alla sua attenzione , la Suprema Corte ha , peraltro , recentemente affermato il seguente principio
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diritto : La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull' esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull' affidamento condiviso , applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati , ha corrispondentemente riplasmato l' art .
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11. All' udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183 , commi primo , secondo , quarto , quinto , sesto e settimo , del codice
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procedura civile .
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Nel silenzio della norma , deve escludersi la necessità di una istanza congiunta in tal senso ad opera delle parti :
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talchè , il Tribunale potrà pronunziarsi sulla sola separazione anche a richiesta di uno dei coniugi .
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Pertanto , ove l' ordinanza presidenziale ometta l' avviso de quo , possono ipotizzarsi le seguenti soluzioni : - la parte ricorrente , nel notificare alla parte resistente ( non comparsa ) l' ordinanza del giudice , può integrarla con un foglio aggiuntivo contenente gli avvertimenti ex art. 163 n. 7 c.p.c. ; - la parte resistente ( comparsa o meno all' udienza presidenziale ) nel caso
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totale assenza di tali avvertimenti potrà avvalersi della facoltà , prevista dall' art .
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189 c.p.c. , dovrebbero essere precisate le conclusioni di merito interamente anche nell' ipotesi di rimessione della causa al Collegio per una decisione parziale e che nell' eventualità di emissione
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una sentenza non definitiva il Collegio stesso può impartire distinti provvedimenti per l' ulteriore istruzione della causa ( art. 279 II° comma n. 4 c.p.c. ) .
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