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2054 c.c. ( codice civile ) dispone che , nel caso di scontro fra veicoli , si presume , fino a prova contraria , che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno , ossia che la responsabilità sia di entrambi i conducenti al 50 % ; di conseguenza , chi non vuole essere chiamato a risarcire il danno
deve
dimostrare che il sinistro è stato provocato dall' altro o dagli altri conducenti .
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Come ci si
deve
comportare in caso d' incidente stradale ?
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vetri e altre parti di veicolo , oggetti contenuti nello stesso ) ,
deve
immediatamente adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito .
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L' utente , se l' incidente è avvenuto fuori del centro abitato ,
deve
indossare ( anche di giorno se la visibilità dei mezzi coinvolti lo esige ) il giubbetto o le bretelle retroriflettenti e segnalare il pericolo posizionando il triangolo o altro idoneo segnale , ed avvisare l' ente proprietario della strada o un organo di polizia .
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L' assicurato , infine , entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ,
deve
denunciare il sinistro al proprio assicuratore ( art. 1913 , comma 1 , c.c. ) , servendosi del cosiddetto modulo blu , così chiamato dal colore ( la denominazione tecnica è " Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro " ) .
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Come ci si
deve
comportare se si viene chiamati a testimoniare per aver assistito a un incidente ?
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Se il testimone non vi rinuncia il giudice gli
deve
liquidare un' indennità , a carico della parte che ha chiesto la testimonianza .
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In tale ipotesi ( trasporto a titolo di cortesia ) la responsabilità è di tipo extracontrattuale , ossia prescinde dall' esistenza di un preesistente contratto tra vettore e passeggero ( sia esso a titolo oneroso o a titolo gratuito ) , per rifarsi al principio generale per il quale nessuno
deve
arrecare un ingiusto danno agli altri , pena l' obbligo di risarcirlo ( art. 2043 c.c. ) : ci muoviamo infatti nella sfera della cortesia , dell' amicizia , e non in quella giuridica , per cui verificandosi l' incidente è il passeggero che , per ottenere il risarcimento del danno , dovrebbe dimostrare il collegamento tra il sinistro e il comportamento del vettore .
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Diciamo dovrebbe perché la Cassazione ( sentenza n. 19144 del 29 / 9 / 2005 ) ha stabilito che la presunzione di responsabilità del conducente del veicolo , ex primo comma art. 2054 c.c. , si applica anche nell' ipotesi in cui la vittima sia un passeggero trasportato a titolo di cortesia , per cui è il conducente che , se vuole esimersi dal risarcire il danno ,
deve
provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo .
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