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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione delle istituzioni ,
delle
parti sociali e dell' opinione pubblica .
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Si tratta cioè di procedere ad adeguamenti normativi che vanno al di là della questione , pur rilevante ,
delle
garanzie apprestate nei confronti del licenziamento dall' art .
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Ciò premesso - con l' auspicio di una attenta riflessione sul modo in cui procedere nel futuro alla definizione di provvedimenti legislativi , specialmente se relativi a materie di particolare rilievo e complessità - sono indotto a chiedere alle Camere una nuova deliberazione sulla presente legge dalla particolare problematicità di alcune disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale , attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori : temi sui quali - nell' esercizio del mio mandato - ho ritenuto di dover richiamare più volte l' attenzione
delle
istituzioni , delle parti sociali e dell' opinione pubblica .
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2. Secondo l' articolo 20 della legge , l' articolo 2 , lettera b ) , della legge 12 febbraio 1955 , n. 51 , recante delega al Governo per l' emanazione di norme per l' igiene del lavoro , si interpreta nel senso che l' applicazione della legge delega è esclusa non soltanto - come espressamente recita la lettera b ) dell' articolo 2 - per " il lavoro a bordo
delle
navi mercantili e a bordo degli aeromobili " , ma anche per " il lavoro a bordo del naviglio di Stato , fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito " .
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Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni , sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto ; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo , per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna
delle
materie interessate .
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Apporta inoltre , negli ultimi sette commi , una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276 , dirette a rafforzare le competenze
delle
commissioni di certificazione dei contratti di lavoro .
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da 409 a 412-quater del codice di procedura civile ) , introducendo varie modalità di composizione
delle
controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice .
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Ho già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi di questo modo di legiferare sulla conoscibilità e comprensibilità
delle
disposizioni , sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto ; nonché sullo stesso svolgimento del procedimento legislativo , per la impossibilità di coinvolgere a pieno titolo nella fase istruttoria tutte le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna delle materie interessate .
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A quest' ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l' inserimento nella clausola compromissoria
delle
controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza .
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La Corte infatti ha innanzi tutto dichiarato la illegittimità costituzionale
delle
norme che prevedono il ricorso obbligatorio all' arbitrato , poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione ( art. 102 , primo comma , della Costituzione ) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi ( artt .
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A quest' ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
delle
imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l' inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza .
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Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione delle principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego ( con conferimento di varie deleghe o il rinvio a successive disposizioni legislative ) , nonché una ampia riforma del codice di procedura civile per quanto
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A quest' ultimo proposito lo scorso 11 marzo la maggior parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese si è impegnata a definire accordi interconfederali che escludano l' inserimento nella clausola compromissoria delle controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali si è a sua volta impegnato a conformarsi a tale orientamento negli atti di propria competenza .
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Inoltre , con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente , marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti , la Corte ha riconosciuto la necessità di garantire la " effettiva " volontarietà delle negoziazioni e
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eventuali rinunce , ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale .
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Questa configurazione marcatamente eterogenea dell' atto normativo - che risulta , del resto , dallo stesso titolo sopra riportato - è resa ancora più evidente da una sia pur sintetica e parziale elencazione
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principali materie oggetto di disciplina : revisione della normativa in tema di lavori usuranti , riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute , regolamentazione della Commissione per la vigilanza sul doping e la tutela della salute nelle attività sportive , misure contro il lavoro sommerso , disposizioni riguardanti i medici e professionisti sanitari extracomunitari , permessi per l' assistenza ai portatori di handicap , ispezioni nei luoghi di lavoro , indicatori di situazione economica equivalente , indennizzi per aziende in crisi , numerosi aspetti della disciplina del pubblico impiego (
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A quest' ultima , nei diversi livelli in cui si articola , può inoltre utilmente affidarsi la chiara individuazione di spazi di regolamentazione integrativa o in deroga per negoziazioni individuali adeguatamente assistite così come per la definizione equitativa
delle
controversie che insorgano in tali ambiti .
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Si tratta pertanto di un intendimento riformatore certamente percorribile , ma che deve essere esplicitato e precisato , non potendo essere semplicemente presupposto o affidato in misura largamente prevalente a meccanismi di conciliazione e risoluzione equitativa
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controversie , assecondando una discutibile linea di intervento legislativo - basato sugli istituti processuali piuttosto e prima che su quelli sostanziali - di cui l' esperienza applicativa mostra tutti i limiti .
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Si avvierebbe in tal modo un processo concertato , ed insieme ispirato ad un opportuno gradualismo , attraverso il quale ripristinare quella certezza del diritto che è condizione essenziale nella disciplina dei rapporti di lavoro per garantire una efficace tutela del contraente debole e una effettiva riduzione del contenzioso in un contesto generale di serena evoluzione
delle
relazioni sindacali .
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Si ricorda altresì che in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro , oggi disciplinata dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , sono previste sanzioni per la inosservanza
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norme in tema di protezione dai rischi per esposizione ad amianto in tutti i settori di attività , pubblici e privati , sia pure con i necessari adattamenti , con riguardo in particolare alle forze armate , peraltro non ancora definiti .
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17 , comma 2 , della legge 23 agosto 1988 , n. 400. Al di là
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osservazioni fin qui svolte a proposito dell' articolo 31 , è da sottolineare l' opportunità di una riflessione anche su disposizioni in qualche modo connesse - presenti negli articoli 30 , 32 e 50 - che riguardano gli stessi giudizi in corso e che oltretutto rischiano , così come sono formulate , di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi .
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