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buroc15 P.Q.M. Il Tribunale civile di Trieste definitivamente pronunciando nella causa di revoca dell' interdizione promossa da ZZZ KK nei confronti di Y A. s così provvede : revoca l' interdizione pronunciata con sentenza del Tribunale per i minorenni n. 5 / 2004 dd 27 aprile 2004 nei confronti di Y A. s nato in Brasile il 1° marzo 1986. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 marzo 2009 , n. 63-11032 Atto di indirizzo inerente l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40 / 1998 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 ( B.U. n. 11 del 19 marzo 2009 ) Il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , entrato in vigore il 13 febbraio 2008 , ha sostituito integralmente la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Il novellato articolo 35 , commi 1 e 2 , delle Norme transitorie e finali della Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 16 gennaio 2008 , n. 4 ; visto l' articolo 16 della l.r. 28 luglio 2008 , n. 23 ; la Giunta Regionale , unanime , delibera - di emanare , ai sensi dell' articolo 3 , comma 1 , lettera e ) della l.r. 44 / 2000 , indirizzi operativi per l' applicazione delle disposizioni regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 14 dicembre 1998 , n. 40 " Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " , in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 152 / 2006. Il 13 febbraio 2008 è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008 , n. 4 , che ha sostituito integralmente la Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 ( Norme in materia ambientale ) , inerente , tra le altre , le procedure per la valutazione dell' impatto ambientale ( VIA ) , unitamente ai relativi allegati contenenti , in particolare , gli elenchi dei progetti sottoposti alle procedure di VIA di competenza delle Regioni .
buroc15 Il novellato articolo 35 , commi 1 e 2 , delle Norme transitorie e finali della Parte Seconda del d. lgs .
buroc15 152 / 2006 prevede termini procedimentali diversi da quelli stabiliti dalla l.r. 40 / 1998 e precisamente quarantacinque giorni per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed ulteriori quarantacinque giorni per la pronuncia dell' autorità competente sull' assoggettabilità o meno del progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA , termini decorrenti entrambi dalla pubblicazione , da parte del proponente , dell' avviso di avvenuta trasmissione della documentazione all' autorità competente .
buroc15 Gli articoli 10 e 14 della l.r. 40 / 1998 , viceversa , dispongono il termine di trenta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e il termine di 60 giorni per la pronuncia dell' autorità competente , entrambi a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso al pubblico da parte dell' autorità competente .
buroc15 In merito al termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , si ritiene debba farsi riferimento al termine di quarantacinque giorni previsto dal decreto legislativo , in considerazione del sotteso principio di salvaguardia dell' interesse ad una compiuta partecipazione del pubblico al procedimento .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 In merito , viceversa , al termine per la pronuncia dell' autorità competente , si ritiene debba essere mantenuto il termine di trenta giorni per la conclusione del procedimento , a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni , che risulta dalla lettura delle disposizioni regionali vigenti , limitando , quindi , a soli 15 giorni il prolungamento del termine complessivo di 60 giorni previsto dall' art .
buroc15 10 della l.r. 40 / 1998. La scelta di non prolungare ulteriormente i termini istruttori , si ritiene , infatti , maggiormente rispondente alla ratio di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi che informa l' indirizzo legislativo più recente , coerentemente , inoltre , con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di VIA , che delineano un procedimento di verifica " minimale " , per incentrare nella fase di valutazione il procedimento per eccellenza .
buroc15 Conformemente a quanto già disposto per i progetti di competenza regionale con la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2008 , n. 23-8898 ( Azioni di semplificazione relative alla presentazione delle istanze ex artt .
buroc15 152 / 2006 , l' autorità competente deve " comunque " esprimersi entro la scadenza del termine , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sulla necessità di una pronuncia espressa conclusiva del procedimento , non avvalendosi , quindi , della facoltà prevista dall' art .
buroc15 152 / 2006 prevede un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico , a decorrere dalla pubblicazione dell' avviso di avvenuto deposito degli elaborati da parte del proponente , a fronte dei quarantacinque giorni disposti dall' articolo 14 , comma 1 della l.r. 40 / 1998. In merito , analogamente a quanto sopra indicato per la fase di verifica , si ritiene debba farsi riferimento al termine di sessanta giorni previsto dal decreto legislativo .
buroc15 Pertanto , in considerazione del fatto che tutta la documentazione è comunque a disposizione del pubblico presso le autorità competenti , che allo scopo già la legge regionale ha istituito un apposito ufficio con la finalità di consentire la partecipazione dei cittadini al procedimento e che il decreto legislativo ha ulteriormente incrementato le garanzie partecipative disponendo il deposito integrale del progetto presso ogni comune interessato dall' opera , si reputa che attenga alla discrezionalità delle autorità competenti la scelta della documentazione istruttoria da diffondere sul proprio sito istituzionale .
buroc15 Si ritiene , inoltre , che i diritti partecipativi degli interessati debbano essere contemperati con le norme a tutela della riservatezza commerciale : a tal fine , si ritiene necessario che le autorità intraprendano specifiche azioni volte a rendere edotti i privati proponenti delle facoltà concesse dall' articolo 5 comma 4 della l.r. 40 / 1998 , riprese dall' articolo 9 , comma 4 del d. lgs .
buroc15 La disposizione del decreto legislativo che impone la diffusione delle informazioni attinenti al procedimento non esonera infatti l' Amministrazione dall' osservanza dei principi generali di necessità , pertinenza e non eccedenza , soprattutto in relazione a quei procedimenti che necessitano di particolari cautele nella diffusione delle soluzioni progettuali ( ad es .
buroc15 La disposizione del decreto legislativo che impone la diffusione delle informazioni attinenti al procedimento non esonera infatti l' Amministrazione dall' osservanza dei principi generali di necessità , pertinenza e non eccedenza , soprattutto in relazione a quei procedimenti che necessitano di particolari cautele nella diffusione delle soluzioni progettuali ( ad es .
buroc15 152 / 2006 ) Con riferimento alle disposizioni in materia di monitoraggio e controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi , di cui agli articoli 8 , 12 e 15 della l.r. 40 / 1998 , si richiama l' attenzione delle autorità competenti sui contenuti e sulle finalità del monitoraggio dettagliati dall' articolo 28 del d. lgs .
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