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ti Sabina Armati e Marco Orlando ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Roma , via Otranto , 18 ; per l' annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 5438 del 14.6.2007 , non notificata ; Visto il ricorso con i relativi allegati ; Visto l' atto di costituzione in giudizio della parte appellata ; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno
delle
rispettive difese ; Visti gli atti tutti della causa ; Relatore , alla pubblica udienza del 9 ottobre 2007 , il Consigliere Gabriella De Michele ; Udito l' Avvocato Orlando ; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue : FATTO Attraverso l' atto di appello in esame , notificato il 30.7.2007 , il Commissario Straordinario di Governo per le opere di integrazione dell' Acquedotto Sele-Calore ( Galleria di valico Caposele Conza , detta Pavoncelli bis ) contestava la sentenza del TAR del Lazio , sede di Roma , sez .
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Il diritto di cui trattasi si riferiva ad atti , concernenti i lavori di completamento
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opere di integrazione dell' acquedotto Sele-Calore , opere oggetto di gara indetta dal Commissario di Governo , dopo l' interruzione dei lavori della conferenza di servizi , convocata per l' approvazione del progetto previa intesa con le Amministrazioni interessate , tra cui il citato EATO .
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Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia
delle
esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
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Con nota n. 734 in data 8.3.2007 l' accesso veniva negato , con provvedimento poi annullato dalla sentenza appellata , nella quale si ribadiva come i documenti richiesti fossero sufficientemente collegati con l' interesse e le prerogative istituzionali dell' Ente richiedente , tenuto conto sia degli ambiti di competenza e di tutela , sia delle esigenze di difesa del medesimo Ente , riconducibili al ricorso proposto dall' EATO al Tribunale Superiore
delle
Acque Pubbliche , contro l' ordinanza del Commissario Straordinario del Governo interruttiva della ricordata conferenza di servizi .
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Avverso la predetta sentenza , nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava l' interesse generale dell' Ente appellato alla tutela della risorsa idrica , spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione
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infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio , mentre la tutela e l' uso della risorsa in questione , nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza delle Autorità di Bacino .
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Avverso la predetta sentenza , nel ricorso in appello del citato Commissario Straordinario si contestava l' interesse generale dell' Ente appellato alla tutela della risorsa idrica , spettando al medesimo solo compiti di gestione e programmazione delle infrastrutture necessarie al funzionamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio , mentre la tutela e l' uso della risorsa in questione , nonché la promozione di accordi di programma fra le regioni interessate sarebbe stata di competenza
delle
Autorità di Bacino .
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Le opere idrauliche da realizzare , inoltre , non avrebbero avuto incidenza nell' ambito territoriale di competenza dell' Ente stesso , costituendo la Galleria Pavoncelli bis il by pass di un tratto dissestato del canale principale dell' acquedotto Sele-Calore , che serve le popolazioni pugliesi e lucane ; nessun rilievo , infine , avrebbero potuto avere gli atti richiesti nell' ambito del giudizio , pendente davanti al tribunale Superiore
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Acque Pubbliche , giudizio relativo all' esclusione dell' EATO Calore Irpino dalla conferenza di servizi e non alla successiva procedura di affidamento dei lavori .
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Sia nel provvedimento impugnato in effetti , sia nel precedente diniego nel medesimo richiamato e confermato ( n. 628 / CP in data 8.1.2007 ) dopo il diverso avviso , espresso dalla citata Commissione per l' accesso il 12.2.2007 venivano sostenute le seguenti argomentazioni : a ) assenza di un interesse specifico all' accesso dell' EATO richiedente , in quanto assegnatario di funzioni di programmazione , organizzazione e controllo sull' attività di gestione del servizio idrico integrato , ma estraneo a ragioni di tutela
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modalità di esecuzione dell' opera di cui trattasi ; b ) inidoneità degli atti interni , relativi all' esecuzione dei lavori , ad essere oggetto di accesso , anche per l' assenza di qualsiasi connessione con le invocate ragioni di tutela processuale ; c ) inibita finalizzazione dell' accesso ad un generalizzato controllo dell' attività svolta dal Commissario di Governo , ex art. 24 , comma 3 , L. n. 241 / 90. Ad avviso del Collegio , le ragioni esposte nella sentenza appellata possono apparire condivisibili solo per i profili , di cui ai precedenti punti a ) e
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I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse alla salvaguardia
delle
aspettative e dei diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici , l' agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche .
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I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti
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future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici , l' agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo delle risorse idriche .
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I , 1.12.93 , n. 889 ) : nessun problema dunque , in via di principio , per la legittimazione attiva dell' EATO , in materie attinenti alle finalità statutarie del medesimo , finalità peraltro molto ampie , in quanto connesse alla salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle future generazioni a fruire di un integro patrimonio ambientale , tutelando gli equilibri ideologici , l' agricoltura , la fauna e la flora acquatica e prevedendo ogni aspettativa tesa al risparmio e al rinnovo
delle
risorse idriche .
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Nella situazione in esame , appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale , come quello di cui si discute , sull' equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato l' intervento stesso , trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane ( senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva , tenuto conto
delle
complesse interconnessioni , che condizionano il regime di deflusso e di raccolta delle acque ) .
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Nella situazione in esame , appare evidente la rilevanza di un intervento infrastrutturale , come quello di cui si discute , sull' equilibrio idrogeologico del territorio in cui viene effettuato l' intervento stesso , trattandosi di intervento incidente sul prelievo della risorsa idrica e sulle modalità di canalizzazione della medesima verso le popolazioni pugliesi e lucane ( senza che queste ultime possano ritenersi coinvolte in via esclusiva , tenuto conto delle complesse interconnessioni , che condizionano il regime di deflusso e di raccolta
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acque ) .
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Detta rilevanza ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche , inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore
delle
Acque Pubbliche risulta del resto da quest' ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123 / 2007 , che ha accolto il ricorso dell' EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi , cui il medesimo doveva partecipare in ordine alla fattibilità delle medesime opere .
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Detta rilevanza ampiamente illustrata anche in relazioni tecniche , inerenti la fase difensiva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche risulta del resto da quest' ultimo confermata attraverso la sentenza n. 123 / 2007 , che ha accolto il ricorso dell' EATO avverso la mancata conclusione dei lavori della conferenza di servizi , cui il medesimo doveva partecipare in ordine alla fattibilità
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medesime opere .
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La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento
delle
ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche .
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La sentenza sopra citata in effetti , in quanto coinvolge ( con pieno accoglimento delle ragioni dell' EATO ricorrente ) anche il bando di gara per le opere di integrazione dell' acquedotto ed il progetto definitivo dei lavori per la galleria di valico , recepisce evidentemente la posizione legittimante dell' ente in ordine all' apporto valutativo da fornire ma pone , semmai , in dubbio solo la persistenza dell' interesse all' accesso , avverso atti almeno in parte consequenziali o comunque connessi a quelli annullati dal medesimo Tribunale Superiore
delle
Acque Pubbliche .
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L' ampiezza della domanda di accesso di cui trattasi e la complessità
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fasi procedurali già espletate , tuttavia , inducono a ritenere non superato l' interesse attuale ad una pronuncia , circa la sussistenza dei presupposti per l' accoglimento dell' istanza , che è oggetto del presente giudizio .
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24 , comma 3 , della legge n. 241 / 90 , in base al quale non sono ammissibili istanze di accesso , preordinate ad un controllo generalizzato
delle
pubbliche amministrazioni .
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Se da una parte , dunque , l' EATO di cui trattasi aveva titolo a partecipare alla fase preparatoria , coordinata in sede di conferenza di servizi ( come ormai riconosciuto dal Tribunale Superiore
delle
Acque Pubbliche ) è anche vero che l' interruzione di tale conferenza non poteva conferire al medesimo Ente , in via surrogata , un diverso titolo di ingerenza preventiva nelle condizioni generali del contratto da stipulare , nelle ulteriori ( presumibilmente non ancora avviate ) fasi di direzione lavori e di collaudo delle opere , nonché persino nelle dichiaratamente eventuali ( e , quindi , meramente ipotizzate ) consulenze tecniche , disposte con scelta discrezionale dal Commissario di Governo ( ferma restando , viceversa , la possibilità di accedere a singoli atti delle fasi sopra indicate in presenza di specifici
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