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econo34 Il parere del Comitato consultivo conferma l' orientamento giurisprudenziale consolidato e il parere reso dall' Agenzia delle entrate in prima istanza nel ribadire che le operazioni societarie di scissione , anche non proporzionale , sono operazioni fiscalmente neutrali e si caratterizzano come operazioni di riorganizzazione aziendale , a condizione che non vengano strumentalmente utilizzate per conseguire indebiti vantaggi tributari .
econo34 Da ciò discende che la suddetta operazione sembra presentare aspetti di elusività , in quanto priva di valide ragioni economiche e diretta a conseguire un vantaggio tributario da considerare indebito poiché realizzato attraverso l' aggiramento delle norme di cui al comma 1 , lettera c ) , e comma 3 dell' articolo 86 del Tuir .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 Decisivi per la pronuncia l' assenza di valide ragioni economiche e l' aggiramento delle norme tributarie Censura di elusività per un' operazione di scissione parziale non proporzionale in quanto riconosciuta dal Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive " non supportata da valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito vantaggio fiscale , rinvenibile nel rinviare sine die a tassazione della plusvalenza che si genererebbe in caso di assegnazione di beni ai soci , attraverso l' aggiramento dell' obbligo previsto dall' art .
econo34 Per analoghe fattispecie , il Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive ( parere n. 14 / 2002 ) ha icasticamente chiarito che : " L' operazione di scissione [ ...
econo34 Considerando che il Comitato consultivo per l' applicazione delle norme antielusive , in più di un parere - ex multis i pareri n. 4 / 1999 , n. 29 / 1999 e n. 4 / 2000 - ha sostenuto che " la scissione [ ...
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione in regime di neutralità fiscale ( per la società e i relativi soci ) di un' azienda in due complessi autonomi funzionanti , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva liquidazione della società beneficiaria , né alla dismissione delle relative partecipazioni , né alla vendita dei relativi beni immobili ed in generale all' effettuazione di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 Nell' istanza , infatti , si sostiene che : " Si tratta quindi di operare una ristrutturazione aziendale che non comprometta la funzionalità delle aziende gestite , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 In base alle dichiarazioni rese dalla società istante : il trasferimento degli immobili in favore delle società di nuova costituzione non comporta la sottrazione degli stessi al regime di impresa la suddivisione dei complessi patrimoniali attualmente posseduti dalla società istante in due complessi giuridicamente e autonomamente distinti trova valide ragioni economiche nella necessità di " non compromettere la funzionalità delle aziende , che sarebbero fortemente penalizzate sotto il profilo finanziario e fiscale nel caso di liquidazione di quote sociali o di assegnazione di beni ai soci recedenti " .
econo34 86 , comma 1 , lett. c ) e comma 3 , del Tuir " , nel caso in esame i fattori di criticità rilevati depongono per la condanna della soluzione addotta come non elusiva in quanto le ragioni addotte a sostegno dell' operazione prospettata evidenziano come il reale intento dell' operazione stessa sia quello di evitare la liquidazione delle quote sociali perché troppo onerosa .
econo34 2 ) L' amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti , i fatti e i negozi di cui al comma 1 , applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse , al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento in opponibile all' amministrazione .
econo34 Il parere che si commenta è stato reso nella seduta del 9 maggio scorso in risposta a un' istanza di interpello avanzata da una società ( Y sas ) che riferisce di svolgere attività alberghiera e di ristorazione in due complessi immobiliari di proprietà ( rappresentati da un albergo , recentemente ristrutturato e ampliato , e una struttura di affitta camere ) e di possedere terreni adibiti a parcheggi delle due strutture alberghiere .
econo34 In relazione al requisito delle valide ragioni economiche , il Comitato consultivo ha più volte chiarito ( pareri nn .
econo34 ] non proporzionale , di una società volta esclusivamente a consentire la divisione , in regime di neutralità fiscale , di un complesso aziendale in due sistemi economici , ciascuno dei quali proporzionalmente idoneo a svolgere attività imprenditoriale , non presenta profili di elusività , non essendo preordinata né alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche , al mero scopo di spostare la tassazione dei beni di primo grado ( immobile ) , normalmente più onerosa , ai beni di secondo grado ( quote di partecipazione ) , soggetta al più mite regime del capital gain , né al compimento di altri fatti , atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo " .
econo34 La circostanza , poi , che la scissione parziale vena effettuata in modo non proporzionale e il cambio di partecipazioni originariamente detenute nella scissa non avvenga con una mera sostituzione , bensì con la percezione di un conguaglio in danaro ( il quale viene riconosciuto a causa del peso minore attribuito alla nuova partecipazione rispetto a quella originariamente detenuta nella società scissa ) legittima la considerazione che la scissione non sia semplicemente preordinata alla separazione delle attività , come rappresentato dall' istante .
econo34 In questa ipotesi , infatti , qualora anche una delle società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività , risultando un mero " contenitore " dei beni trasferiti , il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi , prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti , ai sensi dell' art .
econo34 8 / 99 , 32 / 2005 , 45 / 2005 ) , come valida ragione economica di una scissione , la necessità di uno snellimento della struttura patrimoniale e di trasparenza delle attività di gestione .
econo34 In questa ipotesi , infatti , qualora anche una delle società risultanti dalla scissione venisse privata di operatività , risultando un mero " contenitore " dei beni trasferiti , il risparmio fiscale sarebbe rinvenibile nello spostamento sine die della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi , prevista sulla base del valore normale dei medesimi cespiti , ai sensi dell' art .
econo34 In sostanza , l' elusività dell' operazione di scissione totale non proporzionale deve essere limitata a quelle ipotesi contrarie alla ratio del legislatore e , dunque , allorquando : la scissione sia volta a creare dei " meri contenitori " di beni sotto forma di società beneficiarie che non svolgono alcuna attività d' impresa , al fine di celare un' assegnazione ai soci la scissione sia volta alla successiva vendita delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche , al fine di evitare la tassazione in capo alla società della plusvalenza sui beni ( o del ricavo derivante dall' alienazione del bene stesso , se questo costituisce bene merce ) , beneficiando della meno onerosa imposizione sul capital gain .
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