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econo19 1997 , ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 54 del Tuir , e di quelle di cui all' articolo 1 dello stesso Dlgs n. 358 , per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell' esercizio di imprese commerciali , è considerato valore di realizzo : quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell' oggetto conferito nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero , se superiore , quello attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario .
econo19 I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate , iscritte in bilancio a norma dell' articolo 2426 n. 4 ) , del codice civile o di leggi speciali , non concorrono alla formazione del reddito , per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 Cessione delle partecipazioni da parte dell' imprenditore conferente l' unica azienda Se il conferimento ha a oggetto l' unica azienda dell' imprenditore individuale , la cessione , anche a titolo gratuito , delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento , si considera effettuata nell' esercizio d' impresa , ed è fatta salva l' applicazione dell' articolo 16 , comma 1 , lettera g ) , del Tuir , concernente la tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende , qualora ne sussistano i presupposti , con riferimento alla data del conferimento .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 Cessione delle partecipazioni oltre i tre anni La cessione delle partecipazioni effettuata oltre i tre anni dal conferimento è invece disciplinata dagli articoli 81 , comma 1 , lettere c ) e c-bis ) , e 82 del testo unico , assumendo come costo delle partecipazioni il valore attribuito alle stesse , nei termini sopra esposti .
econo19 Le disposizioni richiamate statuiscono ( articolo 81 ) che " sono redditi diversi , se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell' esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice , né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente " : le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate , cioè mediante la cessione di : azioni , diverse dalle azioni di risparmio ; ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite dette partecipazioni , se le partecipazioni , i diritti o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ;
econo19 o titoli ceduti rappresentano , complessivamente , una percentuale di diritti di voto esercitabili nell' assemblea ordinaria superiore al : 2 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 20 per cento per le altre partecipazioni ; ( ovvero ) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al : 5 per cento per i titoli negoziati in mercati regolamentati ; 25 per cento per le altre partecipazioni ; le plusvalenze , diverse da quelle indicate sopra , realizzate mediante cessione a titolo oneroso di : azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio : delle società personali di cui all' articolo 5 del Tuir ; e di società che sono " soggetti Irpeg " ; nonché di diritti o titoli attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquisite .
econo19 Determinazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni L' articolo 82 del Tuir stabilisce quindi che : le plusvalenze di cui alla lettera c ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di partecipazioni qualificate ) sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze ; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l' eccedenza è portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle
econo19 condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
econo19 indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
econo19 periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate ; le plusvalenze di cui alle lettere c-bis ) e c-ter ) del comma 1 dell' articolo 81 ( da cessione di azioni e partecipazioni non qualificate , nonché di altri titoli ) vanno sommate algebricamente : alle relative minusvalenze ( nonché ) ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater ) ; ( e ) alle plusvalenze e altri proventi di cui alla lettera c-quinquies ) del comma 1 dello stesso articolo 81. Se il complessivo ammontare delle minusvalenze e delle perdite è superiore all' ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi , l' eccedenza può essere portata in deduzione , fino a concorrenza , dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d' imposta successivi ma non oltre il quarto , a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d' imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate .
econo19 n. 358 / 1997 , la circolare del ministero delle Finanze 19 dicembre 1997 n. 320 / E ha precisato che , per quanto riguarda il conferimento di azienda , bisogna distinguere l' ipotesi in cui l' azienda conferita sia situata in Italia da quella in cui l' azienda stessa sia situata all' estero : se l' azienda è situata all' estero , i conferimenti sono rilevanti solo se effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell' esercizio di imprese commerciali se l' azienda è situata in Italia , i conferimenti , ai sensi dell' articolo 3 , II comma , sono rilevanti anche se il conferente e /
econo19 Effetti del conferimento sulla determinazione del reddito imponibile del conferente La stessa circolare n. 320 / E , sopra citata , chiarisce che , per la determinazione dell' eventuale plusvalenza emergente in capo al soggetto conferente , devono essere confrontati : il valore : delle partecipazioni iscritto nelle scritture contabili del conferente attribuito all' azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario ( se superiore al primo ) e il costo fiscalmente riconosciuto agli stessi beni .
econo19 Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
econo19 Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
econo19 Con riferimento alle valutazioni delle rimanenze , se ad esempio è stato adottato il criterio Lifo e nel corso dell' esercizio di conferimento sono state effettuate anche delle ordinarie operazioni di cessione , ai fini della individuazione del costo dei beni deve adottarsi un criterio di proporzionalità che tenga conto delle stratificazioni del magazzino evidenziate dal conferente .
econo19 Ne consegue che al conferitario non si trasferiscono le voci rettificative del valore di tali beni eventualmente esistenti presso il conferente , mentre per i beni di magazzino si perde la stratificazione storica delle rimanenze in essere presso il conferente .
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