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1. I termini del problema La questione che si pone è la seguente : l' Agenzia
delle
Entrate invia un questionario ex articolo 32 del Dpr n. 600 / 1973 a una società che risponde in modo non esauriente alle richieste dell' Amministrazione .
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L' Agenzia
delle
Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
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L' Agenzia delle Entrate procede dunque alla notifica di un avviso di accertamento ai fini
delle
imposte dirette e Iva e , in motivazione , dà atto del ricorso al metodo induttivo sulla base del fatto che i rilievi scaturiscono dall' invio di un questionario e dalle contraddizioni e omissioni da parte della società in sede di risposta alle richieste dell' ufficio .
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La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno
delle
proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia delle Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
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La società , senza allegazione di ulteriore documentazione a sostegno delle proprie ragioni , impugna l' avviso avanti alla commissione tributaria provinciale lamentando l' illegittimità dell' accertamento dell' Agenzia
delle
Entrate e , in particolare , il ricorso al metodo induttivo .
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L' Agenzia
delle
Entrate resiste con comparsa ed eccepisce l' avvenuta decadenza per la società della facoltà di produrre documenti ai sensi e per gli effetti dell' articolo 32 del Dpr 600 / 73 come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 1999 , in quanto tali documenti sono stati prodotti per la prima volta in appello .
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Il meccanismo sopra descritto ricalca il procedimento penale e la fase della chiusura
delle
indagini preliminari .
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Infatti , a seguito della legge 479 / 99 , è stato introdotto nel nostro codice di procedura penale l' articolo 415-bis , il quale consente all' indagato di svolgere , entro il termine di decadenza di venti giorni decorrenti dalla notifica dell' avviso di chiusura
delle
indagini preliminari , le indagini difensive , di richiedere al PM ulteriori indagini e la facoltà di produrre atti e di essere sentito personalmente insieme al proprio difensore .
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Possibili soluzioni Da un analisi anche sommaria
delle
norme descritte nei §§ 1.1 .
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Non v'è dubbio che una lettura unitaria
delle
norme ( il cosiddetto combinato disposto ) appare incompatibile , non solo con il senso letterale dei dettati normativi , ma anche con una interpretazione elastica delle norme stesse .
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Non v'è dubbio che una lettura unitaria delle norme ( il cosiddetto combinato disposto ) appare incompatibile , non solo con il senso letterale dei dettati normativi , ma anche con una interpretazione elastica
delle
norme stesse .
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n. 11981 / 2003 ) , in uno dei rari casi in cui ha affrontato la questione , ha ritenuto che " in tema di accertamento
delle
imposte dirette , la mancata produzione di documenti , da parte del contribuente , in risposta al questionario previsto all' art .
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32 e 33 del detto decreto , né potendosi estendere all' accertamento
delle
imposte sui redditi la preclusione , posta in materia di IVA dall' art .
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Tuttavia , secondo l' impostazione " sostanzialistica " , consentendo sempre e comunque l' allegazione di documenti nuovi , si finirebbe per esautorare e svuotare di significato l' articolo 32 del Dpr 600 / 73 e l' attività di accertamento dell' Agenzia
delle
Entrate .
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Tale meccanismo , peraltro , appare sufficientemente garantista
delle
ragioni del contribuente , in quanto , in ogni caso , è costruito sul termine ambivalente ( commi 3 e 4 ) , e consente al contribuente stesso di produrre prove a suo favore fino al primo grado di giudizio .
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Considerazioni conclusive In definitiva si possono trarre le seguenti conclusioni : il principio di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 è norma di carattere generale e trova applicazione in combinato disposto con l' articolo 7 del medesimo decreto legislativo il principio di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 , come modificato dall' articolo 25 della legge 28 / 99 , introduce un meccanismo nuovo , alla luce del quale il contribuente , prima di ricevere l' eventuale avviso di accertamento , ha facoltà di instaurare un contraddittorio con l' Agenzia
delle
Entrate tale contraddittorio introduce nel nostro sistema un termine ambivalente che ha natura decadenziale ( opera fino alla presentazione del ricorso in primo grado ) la norma di cui all' articolo 32 del Dpr 600 / 73 può essere considerata una deroga al criterio generale di cui all' articolo 58 del Dlgs 546 / 92 in questo modo viene garantito il diritto alla difesa del contribuente e , contestualmente , l' Amministrazione può esercitare in modo più corretto il ricorso al metodo induttivo sulla base del preventivo contraddittorio con la parte con questo criterio non sarebbero più consentite ai contribuenti
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